Fabbricati rurali: obbligo di iscrizione nella categoria A/6 e D/10

I fabbricati rurali beneficiano delle agevolazioni previste ai fini ICI (ora IMU) soltanto se iscritti nelle categorie catastali A/6 e D/10.

Secondo quanto stabilito dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, con l’ordinanza 16839 del 3 ottobre 2012, “per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10)”. Inoltre, secondo la Suprema corte, un fabbricato può essere iscritto nella categoria catastale D/10 soltanto se ha una funzione produttiva connessa all’attività agricola e possiede “caratteristiche di destinazione e tipologiche tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per cui fu originariamente costruito”.

Peraltro, nonostante sia stato abrogato il disposto dell’art. 7 del D.L. n. 70 del 2011 (cosiddetto decreto sviluppo) la Cassazione, con la sentenza n. 11081 del 2012 ha precisato che, per beneficiare delle agevolazioni fiscali, è necessario che gli immobili strumentali siano iscritti comunque nella categoria catastale D/10.

Il suddetto decreto sviluppo imponeva ai contribuenti di presentare al catasto una domanda di variazione per l’attribuzione della categoria D/10 ai fabbricati rurali destinati a uso strumentale, autocertificando di possedere i requisiti previsti dalla legge articolo 9 del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge 133/1994, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione dell’istanza.

Le pronunce della Corte di cassazione, tuttavia, contrastano con quanto precisato dall’Agenzia del territorio. Secondo detta Agenzia, infatti, per avere diritto ai benefici fiscali sia per l’ICI che per l’IMU, non rileva la classificazione catastale e, quindi, i fabbricati rurali possono mantenere le loro categorie catastali originarie.

Si ricorda che con l’entrata in vigore del  D.L. n. 201/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i fabbricati rurali a destinazione abitativa sono soggetti al pagamento dell’IMU con aliquota ridotta o ordinaria a seconda che l’immobile sia rispettivamente utilizzato oppure non adibito ad abitazione principale.

I fabbricati rurali strumentali, cioè quelli utilizzati per la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, non beneficiano dell’esenzione dal tributo (come avveniva per l’ICI), ma di un trattamento agevolato con applicazione dell’aliquota del 2 per mille che i comuni possono ridurre all’1 per mille. Si ricorda che il legislatore ha confermato l’esenzione dall’IMU soltanto per i fabbricati strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani indicati in uno specifico elenco predisposto dall’Istat.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN