La mediazione tributaria: l’Agenzia delle Entrate, l’ODCEC e i professionisti ci credono!

L’Agenzia delle Entrate ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) hanno firmato il 24 luglio u.s. un protocollo d’intesa volto a definire una proficua collaborazione nella gestione della mediazione tributaria con l’obiettivo di migliorare i rapporti tra i contribuenti rappresentati dai commercialisti e l’Amministrazione, e favorire la cooperazione in sede amministrativa, la diffusione della conoscenza del nuovo istituto e la realizzazione di un osservatorio che consenta di monitorare l’andamento della mediazione tributaria.

L’accordo nazionale rappresenta la cornice degli accordi che in queste settimane si stanno stipulando tra le direzioni provinciali dell’Amministrazione e le sedi locali dell’ordine dei Dottori Commercialisti.

L’accordo prevede l’impegno da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • a esaminare tutte le istanze in modo approfondito;
  • a segnalare tempestivamente l’eventuale improponibilità dell’istanza;
  • a concedere, se necessario, la sospensione per evitare che l’attivazione del procedimento amministrativo provochi danni patrimoniali al contribuente;
  • a ritenere validi i pagamenti, anche quando le somme versate siano, per errore, lievemente inferiori a quelle dovute o versate con lieve ritardo, a condizione che il contribuente sani tempestivamente l’irregolarità.

Da parte dell’ordine dei Dottori Commercialisti va evidenziato:

  • l’impegno assunto a sensibilizzare i propri iscritti sull’aspetto preventivo e obbligatorio della mediazione;
  • la disponibilità a fornire all’Amministrazione i recapiti necessari al fine di garantire un rapido ed efficace scambio di comunicazioni;
  • la possibilità di lavorare insieme all’Agenzia in modo collaborativo per arrivare in tempi rapidi a una definizione del procedimento tenendo presenti i principi sanciti dallo Statuto del Contribuente nonché quelli della giusta imposizione e del giusto procedimento.

L’istituto del reclamo e della mediazione tributaria è entrato in vigore a partire dal 1° aprile 2012 per via del nuovo art. 17 bis del d. lgs. 546/1992. I primi risultati sono incoraggianti. Sebbene la mediazione riguardi liti tributarie di valore non superiore a € 20.000, i primi dati parlano di una riduzione dei ricorsi presentati alle Commissioni Tributarie, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2011, di circa il 30%. Inoltre va segnalato che in alcuni contesti si è creato un clima di collaborazione tra professionisti e uffici che lasciano ben sperare per la riuscita dell’istituto della mediazione quale strumento capace di deflazionare il contenzioso.

La sperimentazione del nuovo istituto permette anche di evidenziare le prime criticità e vengono auspicate alcune modifiche per rendere ancora più completo l’istituto della mediazione.

In particolare si vorrebbe:

  • attribuire al Garante del contribuente la funzione di mediazione in maniera da superare le critiche, da più parti sollevate, circa l’assenza di terzietà da parte di chi assume la funzione anzidetta. Infatti, al momento, la mediazione è demandata all’Ufficio legale dell’Amministrazione Finanziaria che seppure autonomo e diverso da quello che ha emesso l’atto  risulta alle dipendenze della medesima direzione provinciale;
  • definire meglio il rapporto tra accertamento con adesione e istituto del reclamo, in quanto sotto certi aspetti sono sovrapponibili;
  • estendere l’ambito di operatività, oggi limitato alle controversie fino a € 20.000 per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • applicare la sospensione feriale dei termini, in modo da evitare i problemi registrati durante l’estate per i reclami in scadenza nel mese di agosto;
  • applicare la sospensione dell’esecutività dell’atto di accertamento per il periodo relativo alla definizione della procedura di reclamo.

Al fine di diffondere la conoscenza del nuovo istituto e coglierne le potenzialità deflattive, l’Agenzia delle Entrate ha stipulato un accordo anche con il Consiglio Nazionale Forense avente le medesime finalità e obiettivi di quello stipulato con l’ODECEC nazionale. Per permettere di adattare alle singole realtà territoriali il protocollo nazionale, saranno attivate una serie di intese a livello locale tra gli uffici delle Entrate e gli Ordini provinciali degli avvocati così come stanno procedendo in queste settimane numerosi ordini locali dell’OCNDEC.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN