L’IMU è dovuta anche dagli Enti non commerciali

Lo scorso 19 novembre è stato approvato il decreto che regolamenta l’eventuale versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dagli Enti non profit, in base alle caratteristiche da questi definite.

Già nel D.Lgs. 23/2011 erano stati ritenuti esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dall’Ente esclusivamente per l’attività istituzionale dello stesso; il successivo D.L. 1/2012 ha disposto, al comma 3, che gli immobili utilizzati promiscuamente per l’attività dell’Ente sono considerati esenti per la parte non utilizzata per l’esercizio commerciale. Pare evidente quindi come sia doveroso stabilire la porzione dell’unico immobile utilizzato promiscuamente, applicando l’esenzione in misura proporzionale all’utilizzo non commerciale.

Le regole di attuazione dell’art. 91–bis‚ c. 3‚ del D.L. n.1/2012 sono contenute nel Decreto del M.E.F. n. 200 del 19 novembre 2012 che  regolamenta la disciplina IMU relativamente agli Enti non commerciali, stabilendone i casi di esenzione e i termini di pagamento per l’anno 2013.

Nell’art.3 del citato Decreto sono stabiliti i requisiti necessari affinché le attività possano essere considerate non commerciali. Nell’atto costitutivo di tali Enti, infatti, deve essere espressamente previsto:

  • il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione
  • l’obbligo di reinvestire eventuali utili ed avanzi di gestione solo l’attività funzionali allo scopo istituzionale di solidarietà sociale
  • l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro Ente non commerciale che svolga analoga attività

Il Decreto stabilisce anche che entro il 31 dicembre 2012‚ gli Enti non profit che vogliano beneficiare dell’esenzione IMU debbano predisporre o adeguare il proprio Statuto a quanto previsto.

L’art.4 del Decreto specifica quelle che sono considerate attività non commerciali:

  • le attività assistenziali e sanitarie accreditate o in convenzione con l’ente pubblico, svolte in modo complementare o integrative con il servizio pubblico e che prestano servizi gratuiti all’utente, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dalla normativa
  • le attività assistenziali e sanitarie non accreditate o non in convenzione con l’ente pubblico, svolte a titolo gratuito o mediante il versamento di corrispettivo simbolico e in ogni caso non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per le medesime attività
  • le attività didattiche paritarie, se non esistono discriminazioni all’accesso, se è previsto l’accoglimento  portatori di handicap, se vi è il rispetto della contrattazione collettiva e standard e l’attività è gratuita o con corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo
  • le attività ricettive, culturali, ricreative e sportive svolte a titolo gratuito ovvero con versamento di un corrispettivo di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.

Il rapporto proporzionale atto a stabilire l’utilizzo commerciale o non commerciale viene determinato facendo riferimento alla superficie dell’immobile, al numero di soggetti nei confronti dei quali è svolta l’attività e ai giorni durante i quali tale attività è svolta.

Quanto sopra esposto è rilevante ai fini del versamento dell’IMU in scadenza il 17 dicembre prossimo, in quanto, per l’anno d’imposta 2012 l’esenzione è applicata se la destinazione dell’immobile è esclusivamente attribuita all’attività istituzionale.

Gli Enti, quindi, dovranno valutare la possibilità del versamento del saldo IMU 2012, nel caso in cui svolgano nell’immobile attività c.d. promiscua.

Rita Martin – Centro Studi CGN