Novità riguardo alle procedure standardizzate

Con questo articolo vogliamo approfondire due recenti novità relative alle Procedure Standardizzate che, dal 1 Gennaio 2013, dovranno essere utilizzate da  tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori per la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro: l’approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni e le indicazioni della Commissione per gli Interpelli sulla loro applicabilità.

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DA PARTE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI

Durante la seduta del 25 ottobre 2012, la conferenza Stato Regioni ha dato parere favorevole allo schema di decreto interministeriale sulle procedure standardizzate (di cui all’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs. 81/2008), senza apportare alcuna modifica rispetto alla bozza precedentemente approvata dalla Commissione consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta straordinaria del 16 maggio 2012.

Normativamente, infatti, il comma 5 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che: “I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al  presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui  all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi”.

A questo punto, dunque, le Procedure Standardizzate attendono solo la firma dei ministri competenti per essere definitivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale tramite Decreto Interministeriale, ricordando che, secondo quanto stabilito dal Decreto Legge numero 57 del 12 Maggio 2012 (convertito dalla Legge 101/2012), tali procedure dovranno obbligatoriamente essere utilizzate da tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, in quanto dal 1 gennaio 2013 per loro non sarà più possibile autocertificare l’avvenuto espletamento di questo adempimento.

INDICAZIONI DELLA COMMISSIONE INTERPELLI

La Commissione per gli Interpelli (istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in base a quanto stabilito dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008), con l’interpello n. 7/2012 del 15 novembre 2012, pubblicato in data 22 novembre, ha dato risposta ad un quesito presentato dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) in merito alla valutazione del rischio e all’utilizzo delle Procedure Standardizzate.

La CNA, infatti, aveva richiesto alla Commissione di “pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008”.

La Commissione ha risposto specificando che “la previsione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento – le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli articoli 28 e 29. Il comma 2, lettera a) dell’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, nel testo inserito solo a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”; aggiungendo anche che: “i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di ‘tutti i rischi’ sul lavoro di cui all’articolo 28, comma 1, e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di ‘modifiche del processo produttivo …’ e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l’onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni”.

La Commissione ha poi concluso, stabilendo che: “ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità – appena rimarcata – della redazione del DVR appare chiaro come  la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi  possa essere fornita dal datore di lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008”.

Dalle indicazioni della Commissione, dunque, è possibile giungere a due conclusioni:

  1. il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori ha la facoltà di elaborare il proprio DVR per mezzo di procedure alternative a quelle standardizzate, purché riesca a dimostrare di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui ai suddetti articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs.81/2008;
  2. il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori che avesse già provveduto ad elaborare il proprio DVR, decidendo di non avvalersi della possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi, non è obbligato a rielaborare tale documento secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.

Sara Leon – Centro Studi CGN