Diritto annuale 2013: gli importi dovuti non cambiano

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 261118 del 21.12.2012 ha definito gli importi del diritto camerale annuale per il 2013. Sostanzialmente sono stati confermati gli importi e le aliquote per scaglioni di fatturato che già erano stati applicati dal 2011 perché stabiliti dal DM 21.4.2011.

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto dovuto é di 200 euro per le società semplici non agricole, di 100 euro per società semplici agricole, di 200 euro per le società tra avvocati ex D.Lgs. 96/2011 e di 88 euro per le imprese individuali.

Per i soggetti iscritti invece nella sezione ordinaria del Registro, l’importo richiesto é di 200 euro per le imprese individuali, mentre per tutte le altre imprese il diritto annuo è variabile in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2012 (fino ad un massimo di 40.000 euro).

Si ricorda che, oltre all’importo dovuto per la sede legale, l’impresa deve versare, per ogni eventuale unità locale e/o secondaria, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale (fino ad un massimo di 200 euro). Qualora l’impresa abbia sede principale all’estero, l’importo da versare per ciascuna unità locale o sede secondaria dovrà essere di 110 euro.

La nota n. 261118 stabilisce anche le misure del tributo per i soggetti di nuova iscrizione. Nello specifico le nuove ditte individuali iscritte nella sezione speciale, nella sezione ordinaria e i soggetti iscritti al REA dall’1/1/2013, sono tenuti a corrispondere rispettivamente gli importi di 88, 200 e 30 euro. Le nuove società semplici agricole versano 100 euro, mentre tutte le altre nuove imprese versano l’importo di 200 euro (primo scaglione di fatturato).

Le nuove unità locali iscritte nel 2013, appartenenti ad imprese già iscritte, versano un importo pari al 20% degli importi sopra indicati.

Per ciò che riguarda invece le modalità e i termini di versamento, tutti i soggetti neo-iscritti al Registro imprese hanno l’obbligo di eseguire il versamento, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. Per tutti gli altri invece il termine di pagamento è quello del primo acconto delle imposte sui redditi, cioé il 17.6.2013 (in quanto il 16 cade di domenica).

Sugli importi complessivi occorre aggiungere l’eventuale maggiorazione del 20% che ciascuna CCIAA di appartenenza ha facoltà di stabilire.

In conclusione si riporta uno schema di sintesi dei tributi dovuti caso per caso.

 

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/