La regolarizzazione del mancato versamento dei contributi Enasarco

La Fondazione Enasarco eroga ad agenti e rappresentanti di commercio la pensione di vecchiaia, inabilità, invalidità e superstiti, integrativa a quella IVS; ha inoltre finalità assistenziali e di formazione e qualificazione professionale. Tutti i soggetti che svolgono attività di rappresentanza devono obbligatoriamente versare, oltre ai contributi IVS, anche  i contributi integrativi Enasarco.

Sono obbligati all’iscrizione all’Ente tutti gli agenti e i rappresentanti che operano in Italia in nome e per conto di preponenti italiani ovvero stranieri, ma che hanno sede o dipendenza in Italia, a prescindere dalla forma giuridica adottata per lo svolgimento della propria attività. Sono obbligati all’iscrizione anche i promotori finanziari che operano in qualità di agenti di commercio.

Sono invece esclusi dalla contribuzione Enasarco i mediatori, i dipendenti, i soci con responsabilità limitata e altre tipologie di agenti che non esercitano attività commerciale, come, ad esempio, gli agenti di cambio o i venditori a domicilio; questi infatti esercitano attività di lavoro autonomo e si iscrivono alla gestione separata INPS.

La contribuzione Enasarco è calcolata sugli importi a qualsiasi titolo dovuti all’agente (provvigioni, rimborsi spese tassabili, indennità per incasso dei crediti, premi di produzione, ecc.) anche se non ancora pagate e nel rispetto di un minimale e di un massimale annui. Non concorrono alla formazione della base imponibile l’indennità per la risoluzione del rapporto (FIRR), l’indennità per la cessazione del rapporto e l’indennità suppletiva di clientela.

Il pagamento dei contributi, previa compilazione della relativa distinta, è effettuato telematicamente dalla casa mandante, anche per la quota a carico dell’agente, con cadenza trimestrale entro il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre cui si riferisce.

In caso di omesso o insufficiente versamento dei contributi dovuti, il regolamento Enasarco prevede dei regimi sanzionatori speciali (art.38 del Regolamento):

    1. Omesso o inferiore versamento per errore. In caso di omesso versamento o versamento insufficiente, oltre la scadenza ordinaria, dovuti a errori di calcolo, con registrazioni e/o denunce obbligatorie regolarmente presentate, il soggetto è obbligato, oltre al versamento del maggior contributo dovuto, al pagamento della sanzione civile, il cui tasso ufficiale deve essere maggiorato di 5,5 punti e comunque non superiore al 40% dell’importo dovuto.
    2. Omesso o inferiore versamento per volontà di evasione, quando cioè esiste un’omissione del versamento sia un’omissione o una presentazione infedele della registrazione. La violazione, in questo caso, può essere sanata spontaneamente dell’azienda ovvero accertata dall’ufficio:
      • Per la regolarizzazione spontanea è applicato un “ravvedimento” che permette all’azienda la denuncia spontanea della posizione debitoria, da effettuarsi prima di eventuali contestazioni e/o accertamenti e comunque entro dodici mesi dal termine per il pagamento, e il versamento dei contributi entro 30 giorni dalla denuncia. Anche in questo caso è applicata la sanzione civile, il cui tasso ufficiale deve essere maggiorato di 5,5 punti e comunque non superiore al 40% dell’importo dovuto.
      • Per la violazione accertata d’ufficio, l’azienda può regolarizzare entro i 30 giorni dal ricevimento della notifica, versando i contributi dovuti e la sanzione nella misura del tasso ufficiale maggiorato di 8 punti, ma che non può essere superiore al 50% dell’importo dovuto. Se invece l’azienda non provvede al versamento integrale dell’importo omesso, la sanzione è pari al 30%, ma non può superare il 60% dell’importo dovuto.
    3. Omesso o inferiore versamento per oggettive incertezze, nel caso, quindi, di un errore di interpretazione. In questo caso viene applicata la sanzione civile, il cui tasso ufficiale deve essere maggiorato di 5,5 punti e comunque non superiore al 40% dell’importo dovuto.

Sono previste inoltre:

    1. La sanzione di Euro 250,00 per agente/rappresentante, nel caso in cui il preponente non provveda all’iscrizione o alla cancellazione dello stesso;
    2. La sanzione di Euro 250,00 per agente/rappresentante, nel caso di mancato invio della distinta contributiva;
    3. La sanzione di Euro 25,00 per ogni agente/rappresentante, nel caso di dati volutamente errati o incompleti, al fine di evadere il versamento dei contributi.

Si ricorda, inoltre, che qualora il preponente impedisca l’attività di vigilanza e/o di accertamento, è punito con la sanzione da Euro 250,00 a Euro 2.500,00.

Rita Martin – Centro Studi CGN