Co.co.pro e partita IVA: regime contributivo e fiscale

Su questa rubrica abbiamo già avuto modo di illustrare le principali caratteristiche dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e le particolarità introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro in materia di “partite IVA”. Ecco qui di seguito una breve analisi del trattamento contributivo e fiscale caratterizzante ciascuna di queste due tipologie.

Con riferimento alla prima tipologia ricordiamo velocemente che la legge stabilisce che “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”.

Con riferimento alle “partite IVA” esse sono state rubricate dalla  “Riforma” come “Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo” . Per queste, come visto, la stessa Riforma ha introdotto un meccanismo di  conversione legale – basato sul verificarsi di determinate condizioni – dall’originario regime di autonomia  all’ambito della parasubordinazione e quindi, di presunzione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nel caso di assenza di progetto.

Collaborazioni coordinate e continuative a progetto

Con riferimento al trattamento contributivo relativo alle tutele previdenziali ed assistenziali, i collaboratori a progetto sono iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS. Relativamente alla determinazione della contribuzione occorre distinguere:

  • soggetti non assicurati presso altre forme obbligatorie : per l’anno 2013 è prevista l’applicazione dell’aliquota contributiva del 27,72% (comprensiva della aliquota del 0,50% per il finanziamento dell’indennità economica di maternità, l’assegno per il nucleo familiare e la malattia e dell’aliquota aggiuntiva dello 0,22%). Per l’aliquota del 27% è previsto un progressivo innalzamento fino al 33% nel 2018;
  • soggetti iscritti ad altra gestione previdenziale: dal 1º gennaio 2013 l’aliquota contributiva è fissata al 20% , con un progressivo aumento annuo sino ad arrivare al 24% nel 2016.

L’onere contributivo è ripartito per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente, con onere di versamento interamente a carico del committente.

Con riferimento al trattamento fiscale, i redditi derivanti dalle collaborazioni a progetto sono riconducibili alla nozione fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative (articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR) e pertanto si considerano redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Redditi derivanti da prestazione  di lavoro autonomo

I soggetti appartenenti a tale categoria sono iscritti alla Gestione Separata istituita presso l’INPS, con applicazione di aliquota contributiva attualmente attestata al 27,72% e con diritto di rivalsa nella misura del 4%. Costoro provvedono in autonomia al versamento dei relativi importi, con sistema del saldo ed acconto entro i termini previsti per il pagamento delle imposte con la dichiarazione dei redditi. Il trattamento fiscale applicabile è quello previsto per i redditi da lavoro autonomo.

“Partite IVA” e collaborazioni coordinate e continuative a progetto

In riferimento al caso di riconduzione della prestazione del possessore di partita IVA alla collaborazione coordinata e continuativa per difetto dei requisiti di “genuinità”, la legge stabilisce che in questa ipotesi gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.

Resta invece da definire il trattamento fiscale da applicare al reddito prodotto nel caso  di riconduzione della prestazione di lavoro autonomo in regime di partita IVA  ad un rapporto di lavoro subordinato ed a tempo indeterminato, per l’ipotesi più sopra accennata di assenza del progetto.

Stefano Carotti – Centro studi CGN