Correzione e sanzioni del modello Black List

Il c.d. “Decreto incentivi” del 2010 ha introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori residenti nei paesi “Black list”. Quali sono le operazioni da comunicare? Come sanare le eventuali irregolarità compiute in sede di compilazione?

L’art.8 del D.L. 16 del 2 marzo 2012 ha successivamente modificato l’art.1 c.1 del DL. 40/2010 stabilendo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto della Comunicazione sono quelle di importo superiore a 500,00 euro.

L’obbligo interessa tutti i soggetti passivi IVA italiani, compresi i professionisti, che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi “black list”, individuati con DDMM 4.5.99, 21.11.2001 e 23.1.2002. Per soggetto passivo ai fini IVA viene identificato qualunque soggetto che opera nell’esercizio di impresa o professione, così come stabilito dagli artt. 4 e 5 del DPR 633/72. Rientrano tra i soggetti passivi IVA anche gli enti non commerciali, qualora essi agiscano nell’esercizio di attività commerciali o agricole, escluse quindi le operazioni effettuate da tali organismi nell’ambito della loro attività istituzionale, ovvero svolgono solo attività istituzionali ma risultano identificati ai fini IVA in quanto hanno superato la soglia di acquisti intracomunitari (10.000 euro).

Si considerano esonerati dall’obbligo i soggetti che si avvalgono del regime dei Contribuenti minimi e delle Nuove iniziative produttive (Circolare 53E del 21.10.2010).

La comunicazione deve essere effettuata relativamente alle seguenti operazioni attive/passive:

  • cessioni di beni, acquisti e prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti UE
  • importazioni ed esportazioni di beni
  • prestazioni di servizi rese verso soggetti extra-UE e fornite da soggetti extra-UE
  • prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nel territorio extra-UE che, ai sensi degli artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del DPR 633/72 non assumono rilevanza nel territorio dello Stato
  • prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici avente sede, residenza o domicilio in un Paese black-list, prive del requisito della territorialità
  • operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA verso un rappresentante fiscale di un operatore economico stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato se è nominato in un Paese non black-list (Circolare 53E del 21.10.2010).

Non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti privati.

A correzione della dichiarazione validamente presentata,  è possibile presentare:

  1. Comunicazione Correttiva nei termini, senza l’applicazione di sanzioni (es.: per la Comunicazione relativa al mese di dicembre presentata il 20 gennaio, si potrà presentare una Comunicazione correttiva entro il termine di presentazione e cioè entro il 31 gennaio).
  2. Comunicazione Integrativa entro il mese successivo, da presentare esclusivamente dopo la scadenza dei termini di presentazione ed entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza, per rettificare o integrare la Comunicazione originaria. Come specificato nella Circolare Ministeriale n. 2/2011, risposta 4.1, per la dichiarazione Integrativa presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione ordinaria non sono previste sanzioni.
  3. Comunicazione Integrativa oltre il mese successivo, per rettificare dati incompleti o inesatti. Come specificato nella Circolare Ministeriale n.53/2010, l’integrazione può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi del D.Lsg. 472/97 art.13 entro il termine di un anno (Circolare Ministeriale 2/2011). La sanzione applicata è pari a 1/8 di 516 euro, cioè 64 euro arrotondato per troncamento, da corrispondere con codice tributo 8911.
  4. Comunicazione Tardiva, entro il termine previsto dall’art.13 del D.Lgs. 472/97, corrispondendo la sanzione ridotta di 1/8 di 516 euro, cioè 64 euro arrotondato per troncamento, da corrispondere con codice tributo 8911.

L’art. 1 c. 3 del D.L. 40/2010 stabilisce che per l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della comunicazione (non ravveduta) si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 516 euro ad un massimo di 4.130 euro.
In caso di più violazioni, non si applica il principio del “cumulo giuridico” e quindi la sanzione applicabile sarà determinata secondo il principio del “cumulo materiale”.

Rita Martin – Centro Studi CGN