Entro il 28 febbraio certificazioni delle ritenute d’acconto

Come ogni anno, entro il 28 febbraio, i sostituiti d’imposta che hanno corrisposto nel 2012 compensi a lavoratori autonomi e/o professionisti o corrisposto provvigioni ad agenti e rappresentati di commercio sono obbligati all’invio delle certificazioni delle ritenute d’acconto versate. Ecco quali sono i dati necessari per la compilazione e  i redditi da certificare.

La certificazione delle ritenute, da redigersi in forma libera, deve obbligatoriamente riportare tutti i dati necessari alla compilazione del modello 770 e cioè:

  • i dati anagrafici del committente e del percipiente
  • l’ammontare lordo del compenso erogato
  • la relativa ritenuta operata
  • l’importo non soggetto a ritenuta
  • il contributo INPS del 4% addebitato a titolo di rivalsa dagli iscritti alla Gestione separata
  • la causale e la data del pagamento

In riferimento agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73, i redditi da certificare sono:

  • i compensi erogati a titolo di lavoro autonomo occasionale
  • i compensi erogati a titolo di lavoro autonomo professionale
  • le provvigioni, anche occasionali, che derivano da rapporti di mediazione, rappresentanza di commercio, agenzia, procacciamento d’affari e da vendite a domicilio
  • gli utili corrisposti e relativi a contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro
  • le somme erogate a titolo di diritto d’autore
  • le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche
  • le indennità per la cessazione da funzioni notarili
  • le indennità per la cessazione di attività sportiva professionale

I dati certificati sono utilizzati dal sostituto d’imposta per la predisposizione del modello 770-semplificato e dal soggetto che subisce le ritenute per lo scomputo dall’IRPEF lorda nella dichiarazione reddituale.

La certificazione delle ritenute è quanto mai necessaria ai soggetti che hanno subito le ritenute, in quanto costituisce titolo per scomputare l’importo di queste dall’imposta lorda dovuta sul reddito.

Infatti, nell’art. 22, c. 1, lett. c), del TUIR viene stabilito che “dall’imposta lorda si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate”.

Si ricorda però che il contribuente può comunque operare lo scomputo delle ritenute subite anche nel caso in cui non gli sia stata rilasciata la certificazione. In tal caso è necessario che egli sia in grado di documentare, in caso di controllo ai sensi dell’art.36-ter del DPR n. 600/1973, il reale assoggettamento a ritenuta del compenso percepito, fornendo:

  • copia della fattura (o ricevuta), con l’indicazione in modo separato della ritenuta d’acconto;
  • copia della documentazione bancaria dalla quale risulti che l’importo è stato percepito al netto della ritenuta;
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il percipiente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura, regolarmente contabilizzata e che, a fronte della stessa, non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto.

L’omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta, ovvero il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri, è punito, ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 471/1997 con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

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Rita Martin – Centro Studi CGN