Detrazione 55%: per i lavori a cavallo dell’anno obbligo di comunicazione entro il 2 aprile

Si avvicina il termine per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei lavori di risparmio energetico, effettuati a cavallo tra il 2012 e il 2013, per i quali sono stati effettuati pagamenti nel 2012. La scadenza è il 2 aprile 2013 e riguarda tutti i contribuenti che nel 2012 hanno sostenuto spese per il risparmio energetico detraibili al 55% e non hanno terminato i lavori entro il 31 dicembre 2012.

In realtà la scadenza sarebbe quella del 31 marzo 2013, ma poiché cade di domenica e il 1 aprile é festivo, il termine ha subito uno slittamento naturale al 2 aprile.

Tale comunicazione obbligatoria é un adempimento introdotto con il D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009) che impone ai contribuenti di comunicare le spese sostenute per  gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, qualora queste riguardino un intervento che si protrae nel periodo d’imposta successivo.

L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dai soggetti interessati o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. Questo significa che il termine preciso del 2 aprile 2013 varrà esclusivamente per i soggetti IRPEF e per i soggetti “solari”.

Il documento deve contenere esclusivamente l’importo della spesa sostenuta nel 2012 (o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, per i soggetti “non solari”), ricordando che per identificare tale momento é sufficiente verificare la data del bonifico per i privati cittadini e i lavoratori autonomi in linea con principio di cassa, e il periodo di competenza per tutto il resto delle imprese.

Il modello di comunicazione da utilizzare é quello approvato dal Provvedimento delle Entrate 6 maggio 2009 ed é disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate stesso.

Non sono tenuti a inviare il documento i contribuenti  che hanno intrapreso i lavori nel 2012, ma hanno effettuato il pagamento solo quest’anno e quelli che, pur versando un acconto lo scorso anno, hanno iniziato gli interventi solo nel 2013.

Ma cosa succede se ci si dimentica di tale scadenza? Il mancato invio, come chiarito dalla Circolare 21/E del 23 aprile 2010, comporta una sanzione di importo compreso tra i 258 e i 2.065 euro (previsto dal D.Lgs. n. 471/1997) e non può essere sanata attraverso la remissione in bonis (introdotta dal DL n. 16/2012). Con l’istituto della remissione in bonis, infatti, possono essere sanati solo gli adempimenti e le comunicazioni indispensabili per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, non le omissioni che assumono natura di «mera irregolarità» e dal cui «mancato o tardivo adempimento discenda la sola irrogazione di sanzioni» e non la perdita del beneficio (Circolare 38/E del 28 settembre 2012).

Si ricorda infine che i soggetti IRES, per poter usufruire della detrazione ampia del 55%, dovranno ultimare i lavori entro il giugno del 2013: questo perché il D.L. n. 83/2012 (conv. L. n.134/2012) ha disposto la proroga di tale detrazione IRPEF/IRES del 55% per tutte le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 30 giugno 2013. Successivamente, dal 1 luglio 2013 in poi, i soggetti IRES non potranno più beneficiare di alcuno sconto, mentre i soggetti IRPEF potranno beneficiare esclusivamente della detrazione del 36% prevista dall’art.16-bis del TUIR.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN

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