Non ti scordar mai di me…I principi di redazione del bilancio

Le attività di redazione del bilancio di esercizio sono in pieno svolgimento e può essere utile fermarsi un momento e riflettere su quelli che sono i fondamentali riferimenti per la sua formazione: i principi di redazione del bilancio.

In questo articolo, focalizzeremo l’attenzione sull’art. 2423 del Codice Civile, che fissa la clausola generale ovvero la finalità primaria del bilancio:

  • il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio;
  • se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti  a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo;
  • se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione di legge è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata.

Il bilancio, quindi, deve fornire un “quadro fedele” della società, secondo una rappresentazione che risponda alla clausola generale di chiarezza, veridicità e correttezza enunciata dal secondo comma dell’art.2423 del Codice Civile in esame.

Questo, in concreto, implica che le informazioni obbligatorie richieste dalla legge devono essere integrate (o, in casi eccezionali, disapplicate) se il quadro della situazione aziendale rischia di non essere chiaro, veritiero e corretto. Il documento deputato a tale scopo è la Nota integrativa.

Vediamo nel dettaglio il significato dei tre termini sopra evidenziati.

Chiarezza

Le notizie e le informazioni riportate nel bilancio devono essere esposte in modo comprensibile e secondo gli schemi di classificazione previsti dalle norme civilistiche.

I valori delle singole poste devono ottemperare ai criteri di valutazione previsti dalla legge e le relative informazioni devono eventualmente essere integrate da notizie aggiuntive e complementari rispetto a quelle previste dal Codice Civile. Se, per esempio, si è ritenuto di cambiare i criteri di valutazione da un esercizio all’altro, bisognerà dare in Nota integrativa tutte le informazioni necessarie a motivare il cambiamento, per far comprendere ai lettori del bilancio le variazioni intervenute nelle varie voci.

Il principio di chiarezza trova applicazione in particolar modo:

  • nell’indicazione in classi omogenee dei singoli componenti di reddito e del patrimonio;
  • nel divieto di compensazione tra le voci attive e passive di reddito e patrimonio (ad esempio banche attive con banche passive);
  • nella distinzione, nel Conto economico, tra le componenti ordinarie e quelle straordinarie di reddito;
  • nella separata indicazione dei componenti reddituali afferenti la gestione tipica.

Veridicità e correttezza

Gli amministratori devono effettuare le valutazioni, le stime e le iscrizioni in bilancio in modo corretto, cioè con lealtà e buona fede. La situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società deve essere rappresentata in modo “veritiero e corretto” affinché i lettori del bilancio (soci, istituti di credito, finanziatori, etc.) possano trarne un “quadro fedele”, con informazioni corrette e reali. Per questo motivo il contenuto del bilancio può essere integrato con informazioni supplementari (quando quelle prescritte dalle disposizioni di legge non sono sufficienti). Allo stesso modo, in casi eccezionali, una norma può non essere applicata quando incompatibile con il principio di verità e correttezza. In Nota integrativa dovrà essere specificato il motivo di tale deroga ai principi generali e sarà necessario predisporre un prospetto in cui evidenziare gli effetti che l’applicazione della norma avrebbe avuto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica  della società. Se con la deroga si rilevano utili che altrimenti non sarebbero stati ottenuti, questi andranno accantonati in apposita riserva non distribuibile.

Il bilancio, non dimentichiamolo, è uno strumento informativo sull’attività dell’impresa per i terzi : questi devono essere in grado di trarre tutte le informazioni utili per poter valutare il comportamento da adottare nei propri rapporti con l’impresa.  I soci, per esempio, potranno valutare l’operato degli amministratori oppure i potenziali finanziatori potranno decidere sulla concessione dei finanziamenti richiesti.

Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN