UnicoPF 2013: novità da non perdere su IVIE e quadro RM

Alcune importanti novità coinvolgono l’IVIE all’interno dell’ Unico Persone fisiche 2013: è diversa la collocazione dell’IVIE rispetto a quanto previsto nel modello reddituale dell’anno scorso, cambia l‘anno di decorrenza dell’imposta e varia il criterio di determinazione della base imponibile. Che cosa implicano in concreto queste importanti novità?

Per quanto riguarda la collocazione riservata all’IVIE, all’interno del quadro RM non dovrà essere compilata più la sezione XVI, ma la sezione XV, suddivisa in XV-A e XV-B, rispettivamente per IVIE e IVAFE.

Da quest’anno, per l’imposta vale quanto indicato nel comma 518 dall’art.1, Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e cioè il posticipo del periodo di applicazione dal 2011 al 2012: l’importo già versato dal contribuente per l’anno 2011 sarà considerato acconto su quanto dovuto per l’anno 2012.

Per il calcolo degli acconti dovuti per l’anno 2013 si seguono le medesime regole degli acconti IRPEF.

Pertanto, se al rigo RM32 col.1 (IVIE) è indicato un importo superiore a Euro 51,65 non sono dovuti acconti.

In caso contrario, l’importo è dovuto e deve essere versato in unica soluzione se inferiore a Euro 257,52; se superiore a Euro 257,52 va versato in due rate:

  • la prima, entro il 17 giugno 2013 (o il 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%) pari al 40% di quanto indicato in RM32 col.1
  • la seconda, pari al 60%, entro il 2 dicembre 2013.

Saldo e primo acconto possono essere rateizzati.

IVIE

Per l’anno d’imposta 2012 è stato modificato il regime applicativo dell’imposta patrimoniale dello 0,76% che le persone fisiche sono tenute a versare all’Erario sul valore degli immobili detenuti all’estero prevedendo un nuovo criterio per la determinazione della base imponibile per gli immobili situati nell’Ue o nello Spazio Economico Europeo.

Nell’art.19 del D.L. 201/2011 era stato disposto che l’imposta sul valore degli immobili all’estero – IVIE – fosse dovuta nella misura dello 0,76% del valore dei beni che i soggetti residenti in Italia detengono all’estero, in proporzione alla quota di possesso dell’immobile e dei mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

Il valore degli immobili sul quale applicare l’imposta era il costo risultante dall’atto di acquisto o da altri contratti o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Il D.L. 16/2012, convertito nella Legge 44/2012, modifica la disposizione, prevedendo una specifica deroga per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni. Per tali immobili si utilizzerà per base imponibile il valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese estero. In assenza di tale valore è applicato il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

Si ricorda che l’imposta non è dovuta fino all’importo di Euro 200,00 e se il valore dell’immobile all’estero non supera Euro 26.316,00.

È possibile, inoltre, usufruire del credito d’imposta pari alle imposte patrimoniali assolte all’estero, se l’immobile è situato in un Paese extra-UE ed extra-SEE ovvero pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile (a condizione che non siano già state detratte ai sensi dell’art. 165 del TUIR), se il medesimo è situato all’interno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

La Circolare 28/E del 2012, per gli immobili situati nell’Unione europea o in Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo prevede una particolare modalità di calcolo. L’imposta è calcolata applicando il coefficiente 0,76% alla base imponibile che, in linea generale, è data direttamente dal valore catastale e cioè il valore dell’immobile preso come base imponibile per la determinazione delle imposte patrimoniali nel Paese in cui si trova.

In alternativa, qualora tale valore catastale non esistesse, si deve far riferimento al costo risultante nell’atto di acquisto o, in assenza, al valore di mercato rilevabile sempre nello Stato in cui l’immobile è situato.

In alcuni casi, è possibile assumere quale base imponibile il valore dell’immobile risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU applicati dal reddito medio ordinario.

La Circolare 28/E riporta allegata una tabella con l’elenco dei Paesi europei: per tutti, ad eccezione di Belgio, Francia, Irlanda e Malta, la base imponibile di calcolo è il valore catastale dell’immobile; per Francia, Belgio, Irlanda e Malta si deve far riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, dal valore di mercato ovvero, a scelta, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle leggi locali, per i seguenti coefficienti IMU:

  • 160  per abitazioni, castelli, palazzi di pregio storico e artistico, magazzini, locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie;
  • 140  per collegi, convitti, case di cura, ospedali, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori d’arte e mestieri, locali per esercizi sportivi;
  • 80  per uffici e studi privati;
  • 60  per alberghi e pensioni;
  • 55  per negozi e botteghe;
  • 135/110  per terreni agricoli.

Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’imposta patrimoniale versata nel medesimo anno nello Stato in cui è situato l’immobile.

Soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano e che utilizzano l’immobile quale abitazione principale per il periodo in cui si trovano fuori dal territorio italiano: in tal caso, il coefficiente applicato è lo 0,40%, applicabile anche per massimo una pertinenza per categoria catastale. Dall’imposta dovuta viene ulteriormente detratto, fino a concorrenza del suo ammontare, l’importo di Euro 200,00 rapportato al periodo e alla percentuale di possesso dell’immobile; per gli anni  2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, se dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare, fino a un massimo di Euro 400,00.

Rita Martin – Centro Studi CGN