Novità IMU nel Decreto salda debiti

Importanti novità sul versante IMU: si modificano i termini per presentare la dichiarazione IMU e si introducono nuovi obblighi in capo ai Comuni. Ecco una sintesi.

Il decreto legge che stanzia la liquidità per far fronte ai debiti scaduti della pubblica amministrazione contiene l’importante inciso che fissa la data ultima per la presentazione della dichiarazione IMU al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Altra importante novità riguarda l’obbligo da parte dei Comuni di pubblicare entro il 16 maggio dell’anno di riferimento, nell’apposita sezione del Portale sul Federalismo fiscale, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU.

Le novità sono contenute nel decreto che interviene modificando i comma 12-ter e 13bis dell’art. 13 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, con l’art. l’art. 10, comma 4, lett. a) e b) del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” che è stato pubblicato nella G.U. n. 82 dell’8 aprile 2013.

Per quanto riguarda i nuovi obblighi in capo ai Comuni in tema di IMU, è opportuno sottolineare che:

  • se le delibere sono stata pubblicate entro il 16 maggio, i contribuenti dovranno effettuare il versamento della prima rata dell’IMU nel rispetto degli atti pubblicati;
  • se le delibere sono pubblicate tra il 16 maggio e il 16 novembre,  i soggetti passivi effettueranno il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata avverrà a conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero anno, tenendo conto di quanto versato in sede di primo acconto, sulla base degli atti pubblicati sul sito alla data del 16 novembre;
  • in caso di mancata pubblicazione degli atti al 16 novembre, i soggetti passivi effettueranno i versamenti in base agli  ultimi dati che risultano pubblicati sul sito.

È stato modificato il termine relativo alla presentazione delle dichiarazioni IMU che devono essere presentare entro un termine fisso, stabilito nel 30 giugno dell’anno successivo al momento in cui è sorto l’obbligo. Per esempio, se nel corso dell’anno 2013 un terreno agricolo viene ricompreso in un’area fabbricabile la relativa  dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014.

È il caso di riepilogare i termini relativi alla presentazione della dichiarazione IMU:

  • per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo era sorto dal 1° gennaio 2012 al 5 novembre, la dichiarazione doveva essere presentata entro il 4 febbraio 2013 (novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni);
  • per gli immobili in relazione ai quali la variazione rilevante ai fini IMU si fosse verificata in un momento successivo al 6 novembre 2012 e fino al 31 dicembre occorreva applicare il termine mobile e ordinario di 90 giorni. Il 2 aprile 2013 è trascorso il termine ultimo per le variazioni intervenute il 31 dicembre 2012;
  • le variazioni rilevanti ai fini della presentazione della dichiarazione IMU intervenute dal 1° gennaio 2013 saranno oggetto di comunicazione entro il nuovo termine del 30 giugno dell’anno successivo.

La Relazione illustrativa al decreto evidenzia che la previsione di un unico termine di presentazione della dichiarazione si è resa necessaria per evitare “un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni e per risolvere gli insolubili problemi che, a legislazione vigente, si sono posti in ordine alla possibilità da parte dei contribuenti di ricorrere all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 13 del DLgs. n. 472 del 1997”.

Oltre agli aspetti di natura tecnica, è anche il caso di sottolineare che il termine mobile di 90 giorni rendeva difficoltoso l’adempimento da parte degli obbligati che dovevano prestare attenzione alla “conta dei giorni” per ottemperare al relativo obbligo.

Alcune perplessità sorgono sul fatto se sia possibile presentare entro il 30 giugno 2013, senza incorrere in sanzioni, dichiarazioni eventualmente omesse per eventi accaduti in data antecedente il 9 aprile 2013, data di entrata in vigore del  35/2013.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN