Principi di redazione del bilancio: oltre la competenza

Nella redazione del bilancio devono essere rispettati alcuni specifici principi, come richiesto dal codice civile. Si tratta di riferimenti fondamentali, che fanno in modo che il bilancio possa  assolvere la sua funzione informativa. In questo articolo forniamo una sintesi di quanto stabilito dall’art 2423-bis c.c.

Oltre al principio della competenza, che abbiamo trattato nei giorni scorsi,  la norma in esame stabilisce anche i seguenti altri principi:

  • prudenza;
  • continuazione dell’attività;
  • funzione economica di attività e passività;
  • continuità dei criteri di valutazione;
  • valutazione separata delle voci.

L’argomento, trattato dalla normativa civilistica in modo piuttosto generico, è approfondito, a livello di interpretazione e di concreta applicazione, dall’OIC n. 11.

Prudenza

La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta secondo prudenza e si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di quest’ultimo.

Lo scopo di tale principio è quello di impedire sopravvalutazioni del reddito prodotto e del patrimonio aziendale: i terzi lettori del bilancio (soci, azionisti, istituti di credito, finanziatori, etc.) individuano nel patrimonio aziendale la propria garanzia patrimoniale e, sulla base di questo, stabiliscono il proprio comportamento nei confronti dell’azienda stessa. Allo stesso modo si vuole impedire la sottovalutazione del patrimonio aziendale, che sarebbe altrettanto pregiudizievole nell’interesse di soci e azionisti.

Il mancato rispetto del principio della prudenza rende inattendibile e non corretto il bilancio, per cui il redattore del bilancio deve fare attenzione:

  • a non inserire in bilancio profitti non effettivamente realizzati;
  • a considerare rischi e perdite di competenza dell’esercizio in corso, anche se noti dopo la chiusura dello stesso (purché in tempo per poterli contabilizzare).

Continuazione dell’attività

La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività dell’impresa. Tale principio deve essere applicato solo nei bilanci relativi ad esercizi ordinari: i bilanci redatti per esempio nei casi di liquidazione o fusione non devono rispettarlo.

Le valutazioni devono quindi essere effettuate secondo criteri di funzionamento, tenendo conto che l’impresa continua la propria attività. Per esempio:

  • i beni strumentali vengono valutati secondo la loro ragionevole durata, secondo la possibilità di produrre redditi negli esercizi successivi;
  • i costi ad utilità pluriennale possono essere capitalizzati, cioè distribuiti in più esercizi successivi.

Funzione economica di attività e passività

Il bilancio, ove possibile, deve essere redatto privilegiando la rappresentazione della sostanza (realtà economica) sulla forma (contratti sottostanti): la sostanza rappresenta la vera natura dell’evento o del fatto, la sua essenza economica.

La sostanza economica è determinabile individuando, oltre il singolo evento o fatto, anche tutte le operazioni o eventi ad esso correlabili: tale insieme concorre a determinare l’unitarietà dell’operazione negli aspetti sostanziali.

Si tratta di un principio di carattere generale, che può avere importanti effetti sui criteri di valutazione degli elementi patrimoniali e con riflessi quindi sulle componenti economiche, sui criteri di contabilizzazione e di rappresentazione dei valori.

Si pensi per esempio ad una operazione di pronti contro termine. Nella forma si tratta di due contratti di trasferimento della proprietà (uno a pronti ed uno a termine ed a condizioni prestabilite); nella sostanza, invece, l’operazione ha carattere di finanziamento/impiego di fondi ed il venditore, al termine previsto, rientra in possesso dell’oggetto contrattuale. Di conseguenza, come previsto anche dall’art.2424-bis comma 5 c.c.:

  • il venditore manterrà iscritto nel proprio bilancio, tra le attività dello Stato Patrimoniale, il bene/titolo oggetto del contratto;
  • entrambi i contraenti rileveranno in bilancio, per competenza, gli effetti finanziari ed economici dell’operazione (incassi/pagamenti, debiti/crediti, interessi attivi/interessi passivi).

Continuità dei criteri di valutazione

I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. In questo modo viene reso possibile il confronto di bilanci di anni distinti e i risultati d’esercizio sono più corretti e coerenti.

In casi eccezionali è possibile derogare a tale principio, ma in Nota integrativa dovranno essere dettagliate le motivazioni e gli effetti di tale deroga. Il Principio Contabile OIC n. 29 definisce i modi con cui i cambiamenti e i loro effetti devono essere posti in evidenza.

Tale principio è strettamente collegato a quello della continuazione dell’attività: l’impresa svolge la propria attività con la prospettiva di continuazione nel tempo, per cui anche i criteri di valutazione devono rimanere costanti nel tempo.

Valutazione separata delle voci

Gli elementi eterogenei, ricompresi nelle singole voci di bilancio, devono essere valutati separatamente. In sostanza, quando una voce di bilancio comprende più elementi, ciascuno di essi dovrà essere valutato separatamente. È il caso ad esempio della voce impianti e macchinari: sono compresi impianti generici, impianti specifici e macchinari di diverso tipo. Dovranno essere valutati separatamente ed indicati in bilancio per il loro valore complessivo.

Negli ultimi giorni abbiamo fatto una panoramica dei principi di redazione del bilancio, ma va sottolineata l’importanza dell’integrazione delle norme civilistiche con il principio contabile OIC n.11, che delinea, oltre a quelli già esposti, anche altri principi o postulati di bilancio, quali ad esempio:

  • utilità del bilancio d’esercizio per i destinatari e completezza dell’informazione;
  • neutralità (imparzialità);
  • periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
  • comparabilità;
  • omogeneità;
  • il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento;
  • verificabilità dell’informazione.

In conclusione, bisogna tener bene a mente che la funzione dei principi contabili è duplice:

  • interpretano in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio;
  • rappresentano una indispensabile integrazione laddove le norme di legge risultano insufficienti.

Patrizia Tomietto – Centro Studi CGN