Novità in arrivo, ecco cosa cambia con il decreto del fare

Con 80 articoli divisi in 9 capi vede la luce il cosiddetto “decreto del fare”, la prima vera opera del nuovo governo, per stabilire le urgenze e le priorità di un intervento economico per il rilancio dell’economia del paese. Vediamo le novità fiscali più rilevanti.

Il nuovo decreto legge, varato sabato 15 giugno, porta rilevanti novità in tema di rateizzazione di  cartelle esattoriali. Viene stabilito che i contribuenti in difficoltà con i pagamenti potranno rateizzare i propri debiti con Equitalia, fino a 120 rate mensili (e non più 72), ognuna di almeno 100 euro e sarà sempre possibile cambiare la scelta iniziale da rata costante a rata crescente.

Sempre in tema di rateazioni Equitalia, viene anche modificato il termine di decadenza della rateazione. Si potranno saltare fino a otto rate, anche non consecutive, prima che decada il beneficio della rateizzazione dando così un significativo aiuto ai contribuenti in difficoltà finanziarie.

Il “decreto del fare” abolisce anche l’aggio spettante a Equitalia per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti, con la conseguenza che le cartelle esattoriali saranno gravate solamente della somma dovuta a titolo di imposta, degli interessi e dei costi fissi di riscossione.

Novità in arrivo anche per la prima casa, che se è l’unica proprietà del contribuente debitore (in cui egli abbia la residenza) e non è di lusso, non sarà più pignorabile. Vengono tutelate in questo modo le fasce di popolazione meno ricca, che in caso di mancato pagamento delle tasse, non si vedranno pignorato e messo all’asta un bene primario come l’abitazione.

Il concessionario della riscossione potrà, comunque, procedere all’esproprio solo se la prima casa rientra tra i beni di lusso, ovvero ville (categoria A/8), castelli o beni storici e di pregio (categoria A/9). Per tutti gli altri immobili, diversi dalla prima casa, l’espropriazione immobiliare potrà essere effettuata solo nell’ipotesi di debiti superiori all’importo di 120 mila euro.

Altra rilevante novità prevista dal “decreto del fare” è la soppressione dei commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del D.L. n. 223/2006 e la conseguente abolizione della responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore.

Sul fronte della giustizia civile, la novità più importante è il ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause. Questo si traduce quindi con l’obbligo per le parti in causa di tentare una conciliazione prima di arrivare di fronte al giudice, ma solamente per un ristretto range di materie.

In materia di lavoro, la novità riguarda principalmente la semplificazione del DURC (documento di regolarità contributiva) che avrà validità temporale di sei mesi (ovvero 180 giorni) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e potrà essere acquisito d’ufficio.

Per le imprese invece, è prevista la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove da immettere nel processo produttivo. I finanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate e avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Dalla lettura di tutti gli 80 articoli di cui è composto il “decreto del fare”, si può vedere che i buoni propositi ci sono, come ad esempio, gli investimenti per l’edilizia scolastica e la sicurezza stradale, le agevolazioni alle PMI per l’accesso al fondo di garanzia, i finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, lo sblocco dei cantieri per molte infrastrutture nei trasporti, la riduzione delle bollette energetiche, le misure per l’ambiente e le borse di mobilità per gli studenti capaci e meritevoli.

Ma, nell’attesa che il “decreto del fare” sia convertito, la domanda che ci possiamo fare è: basteranno questi provvedimenti a dare ossigeno alle imprese, ai professionisti e alle famiglie italiane e a  contribuire a rilanciare lo sviluppo del paese?

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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