Spese mediche: la risposta a 5 dubbi

È ormai imminente il termine per la consegna da parte dei contribuenti dei documenti per ricevere l’assistenza fiscale. Sono però ancora molti i dubbi relativi alla detraibilità di alcune spese mediche. Cerchiamo di fare chiarezza al riguardo, rispondendo a cinque domande frequenti.

D. Sono detraibili le spese per l’acquisto di lenti a contatto?

R. Le lenti a contatto rientrano nella lista dei dispositivi medici di uso più comune e sono quindi detraibili.

Ai fini della detrazione è però necessario:

  • scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
  • documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato abbia marcatura CE.

 

D. È possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto i prodotti fitoterapici?

R. Il D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, definisce, all’art. 1 lett. II), medicinale di origine vegetale o fitoterapico “ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali”.

Tali medicinali possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di prescrizione o medicinali da banco.

La mera dicitura “fitoterapico” non permette di portare in detrazione la spesa indicata nello scontrino. Se i prodotti vengono qualificati dalla farmacia come medicinali sono detraibili; se invece vengono qualificati come parafarmaci/fitoterapici, allora non sono detraibili.

 

D. Sono detraibili le spese sostenute per cure termali?

R. Le spese sostenute per le cure termali sono detraibili, ai sensi dell’articolo 15 del TUIR, al pari delle spese mediche generiche; è necessario comunque che le stesse siano state prescritte da un medico. Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione n. 8/207 del 9/04/1976, non sono detraibili però le spese che rappresentano un costo accessorio, quali ad esempio le spese di viaggio, di albergo e di soggiorno.

 

D. I prodotti dietetici senza glutine per celiaci acquistati in farmacia possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi?

R. Anche se tali prodotti vengono prescritti da un medico con regolare ricetta, rientrano comunque  nella categoria degli alimenti e non dei farmaci o dei presidi sanitari. Pertanto le spese sostenute per l’acquisto di questi prodotti non possono essere oggetto di detrazione.

 

D. La sigaretta elettronica rientra tra i dispositivi medici detraibili?

R. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sostiene che “ad oggi non esistono evidenze scientifiche  sufficienti per stabilire la sicurezza d’uso e l’efficacia della sigaretta elettronica come metodo per la disassuefazione da fumo”. Inoltre l’European Respiratory Society (ERS) ha specificato che “sulla base delle informazioni e degli studi disponibili, non è possibile classificare le sigarette elettroniche come alternativa sicura al fumo, né è possibile considerarle uno strumento approvato per smettere di fumare”. Il contesto normativo è assai eterogeneo e la disciplina legislativa è differente tra stato e stato: in alcuni paesi la sigaretta elettronica è considerata un dispositivo medico mentre in altri paesi l’uso della sigaretta elettronica non è consentito.

La Commissione europea ha varato una direttiva specifica, ma l’iter del testo si annuncia lungo. Al momento, in Italia, queste sigarette non sono considerate dispositivi medici e pertanto non possono essere ammesse in detrazione.

Redazione Fisco7