Equitalia: parte la notifica delle cartelle via PEC

Con un comunicato stampa del 24 giugno 2013 Equitalia ha annunciato che prende il via la sperimentazione delle notifiche delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC). La società di riscossione ha annunciato che i primi a riceverle ai propri indirizzi email, in via sperimentale, saranno le persone giuridiche (società di persone e di capitali), con sede in Molise, Toscana, Lombardia e Campania. L’obiettivo é poi quello di estendere gradualmente a tutto il territorio la procedura.

Si ricorda che l’art.26 del DPR 602/73 stabilisce che, per effetto delle modifiche apportate dal DL 78/2010, la notifica delle cartelle di pagamento possa avvenire anche tramite PEC, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Tale modalità di notifica presenta diversi vantaggi: costituisce un notevole risparmio dei costi di notificazione, permette di ridurre l’uso della carta e della stampa con benefici per l’ambiente e dà certezza sull’effettività della notifica e sui relativi termini. E’ soprattutto quest’ultimo punto che porterà benefici immediati a tutte le parti in causa, in quanto, sia il contribuente che l’amministrazione che vanta la pretesa, potranno verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e avere la garanzia del giorno e dell’ora esatta di notifica.

L’invio di un messaggio con la PEC – spiega nel comunicato stampa l’agente della riscossione – é equiparato a una raccomandata postale con avviso di ricevimento ed ha dunque valore legale. Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, il sistema é in grado di garantire l’integrità del contenuto e degli eventuali allegati.

Equitalia consiglia di controllare la propria casella per restare sempre aggiornati; questo perchè è stato riscontrato che uno degli aspetti più problematici dell’avvento della PEC, é che molte aziende, pur avendo ottemperato all’obbligo di legge, non hanno ancora preso l’abitudine di verificare frequentemente la casella della quale si sono dotate.

Si ricorda che, in caso di smarrimento delle ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, ne consente la riproduzione, con il medesimo valore giuridico delle ricevute stesse.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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