Sospensione dei termini feriali nel processo tributario

Ogni anno, dal 1° agosto al 15 settembre, il decorso dei termini processuali della giustizia tributaria è sospeso, ma attenzione a non generalizzare. Vediamo quindi quando si applica e quando invece no.

È stata la Legge 7.10.1969 n. 742, a determinare nel nostro ordinamento la sospensione estiva dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.

Nel processo tributario, tale disposizione è stata richiamata (come norma di diritto usuale) nella Circolare n. 98/E 23.4.1996 del Ministero delle Finanze che, in relazione all’art.21 (termine per la proposizione del ricorso) del D. Lgs. 546-1992, si esprime nel senso che la sospensione feriale dei termini è applicabile anche al processo tributario.

La sospensione del periodo 1° agosto – 15 settembre 2013, opera nei modi che seguono:

  • se il termine inizia prima del periodo feriale si conteranno i giorni fino al 31 luglio, non si conteranno i 46 giorni feriali e i giorni si ricominceranno a contare dal 16 settembre;
  • se il termine inizia nel corso del periodo feriale, tutti i giorni si conteranno a partire dal 16 settembre;
  • se il termine scade nel periodo feriale, si conteranno i giorni fino al 31 luglio, non si conteranno i 46 giorni feriali e i giorni si ricominceranno a contare dal 16 settembre.

Nell’ambito del processo tributario (D. Lgs. 31.12.1992 n. 546) la sospensione dei termini feriali opera relativamente al termine d’impugnazione di:

  • avviso di accertamento;
  • avviso di liquidazione;
  • provvedimento di irrogazione sanzioni;
  • ruolo e cartella di pagamento;
  • sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
  • rifiuto espresso o tacito a richieste di rimborso di tributi;

nonché di:

  • proposizione del reclamo-ricorso (art. 17-bis) per le controversie di valore non superiore a€.20.000;
  • proposizione del ricorso per le controversie di valore superiore a  € 20.000 (art. 21);
  • costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente (artt. 22 e 23);
  • deposito di documenti e memorie (art. 24);
  • istanza di discussione in pubblica udienza (art. 33)

e inoltre nell’ambito dell’accertamento con adesione, dell’acquiescenza agli atti impositivi di natura fiscale e in generale ogni qual volta i termini  per adempiere siano collegati a quelli del processo tributario (per es. di proposizione del ricorso).

Attenzione però al termine previsto nell’ambito del procedimento del reclamo – ricorso nel caso in cui esso contenga una proposta di mediazione, perché ai 90 giorni utili per concludere il relativo procedimento, non si applica la sospensione dei termini feriali (p. 3.1.1. Circolare Agenzia delle Entrate n. 22/E – 2012).

Ancora, la sospensione dei termini feriali non si applica alle controversie relative ad atti di recupero degli aiuti di Stato (art. 47 bis c. 4 del D. Lgs. 546-1992).

Infine, per quanto riguarda l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle maggiori imposte vantate dall’Ufficio, è bene appurare che anch’essa sia rinviata a seguito della sospensione feriale dei termini per impugnare l’atto impositivo che la contiene.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo