Tares: ancora novità in arrivo!

A partire dal 1° luglio 2013 per versare la Tares, la tariffa e la maggiorazione potrà essere utilizzato anche il modello F24 Enti pubblici. A stabilirlo è il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013 n. 79090, con il quale vengono estese le modalità di versamento F24 Enti Pubblici. Ecco quindi una breve guida sui nuovi codici tributo e sulle modalità e scadenze di pagamento.

E con la Risoluzione n. 42/E del 28 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Enti pubblici, del tributo e della tariffa:

“365E” – denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”

“368E” – denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”

“371E” – denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.”

Per consentire il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, vengono istituiti i seguenti codici tributo:

“366E” denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”

“367E” denominato “TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –- art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”

“369E” denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”

“370E” denominato “TARIFFA – art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”

“372E” denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI”

“373E” denominato “MAGGIORAZIONE – art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI”

Ricordiamo che la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi (Tares), viene introdotta dall’art. 14 del D.L. 201/2011, allo scopo di semplificare il processo di imposizione attraverso l’accorpamento dei prelievi relativi alla gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti in attuazione del federalismo municipale.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, quindi, la Tares sostituisce la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), e la Tariffa di Igiene Ambientale (Tia1, Tia2).

Chi paga la Tares?

Soggetto passivo è il contribuente persona fisica o giuridica che, a qualsiasi titolo, utilizza un bene immobile, aree scoperte comprese, suscettibile di produrre rifiuti.

Se l’immobile è utilizzato nel corso dell’anno per un periodo non superiore a sei mesi, la Tares è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Come si paga la Tares?

Per quanto concerne i pagamenti, una nota dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013 ha precisato che è possibile pagare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi utilizzando il modello F24 presso gli sportelli di banche, Poste e agenti della riscossione, oppure avvalendosi dei servizi di home-banking e remote-banking o dei servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) sul sito www.agenziaentrate.it.

Scadenze

Per quanto riguarda le scadenze della Tares relativa al 2013 è lasciata ai singoli comuni la facoltà di stabilire il numero delle rate e le scadenze delle stesse con apposita deliberazione da pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento.

A partire dal prossimo anno i pagamenti della Tares andranno effettuati in 4 rate nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ma solo se il comune con proprio regolamento non abbia deliberato diversamente.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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