730: conguagli in presenza di operazioni societarie straordinarie

In presenza di operazioni societarie straordinarie (fusioni, incorporazioni, cessioni ecc.) ai CAF viene spesso richiesto impropriamente l’invio di una Comunicazione 730-4, con i dati di un nuovo Sostituto d’Imposta, per i dipendenti/contribuenti che hanno avuto un passaggio da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro. Scopriamo di seguito quando la richiesta dell’emissione di una nuova Comunicazione 730-4 è pertinente e quando invece è sufficiente operare i conguagli con il documento già in possesso del Sostituto d’Imposta.

La Circolare 14/E del 9 maggio 2013 (circolare sull’Assistenza fiscale), al punto 9, è chiarissima in merito alle modalità da seguire nell’applicazione dei conguagli e specifica:

Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli. Al tal fine, il nuovo sostituto deve tempestivamente trasmettere la comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4 (punto 8).

Cosa significa questa affermazione?

Il legislatore vuole dire che, qualora si verifichi il passaggio dei dipendenti con la modalità citata nella norma, e cioè senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo Sostituto d’imposta non può pretendere dal CAF la compilazione di un Modello 730 integrativo per il cambio del Sostituto d’Imposta. Ignorare questa disposizione della norma provoca solo un ritardo nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Nella sostanza é il vecchio Sostituto d’imposta, nel momento del passaggio, a consegnare al nuovo la documentazione per effettuare, o proseguire, le operazioni di conguaglio dei dipendenti coinvolti nell’operazione societaria.

Ciò assume maggiore importanza quando l’operazione societaria  straordinaria avviene dopo l’inizio delle operazioni di conguaglio. In questo caso i conguagli devono proseguire con il rimborso delle imposte a credito e, in particolare per quei contribuenti che nel Modello 730 avevano scelto la rateizzazione, la trattenuta delle imposte a debito per i restanti mesi.

Nasce allora una domanda: come riesce l’Agenzia delle Entrate a rilevare tutti questi passaggi? In particolare, come vengono effettuati di conguagli da parte di un Sostituto d’Imposta diverso da quello indicato nel Modello 730?

La risposta è semplice, tutti questi fatti verranno riportati nel Modello 770 che il Sostituto d’Imposta presenterà per l’anno fiscale nel quale queste operazioni sono avvenute.

Se, invece, nell’ambito di una operazione societaria straordinaria, il passaggio diretto del lavoratore al nuovo datore di lavoro non avviene prima che siano iniziate le operazioni di conguaglio, il rapporto di lavoro cessa e il Sostituto d’Imposta rigetta la Comunicazione 730-4 al CAF.

Se, successivamente, il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro, dovrà recarsi, munito dei dati del nuovo datore di lavoro, presso lo stesso CAF che aveva compilato il Modello 730 ordinario e richiedere la compilazione di un Modello 730 integrativo per il cambio del Sostituto d’Imposta (730 integrativo tipo 2).

Il CAF provvede quindi ad inoltrare tempestivamente la Comunicazione 730-4 al nuovo Sostituto d’Imposta, o suo Intermediario, il quale effettua il conguaglio in busta paga nel primo mese di utile.

Ivo Poles – Centro Studi CGN