Il ravvedimento è “quasi” sempre valido

Buon senso e scusabilità dell’errore sono i principi di riferimento dell’Agenzia delle Entrate, che coglie l’occasione (circolare n. 27 del 2/8/2013) per illustrare importanti precisazioni in tema di regolarizzazione dei versamenti effettuati mediante ravvedimento operoso. Vediamo di cosa di tratta.

Prendendo spunto dal versamento delle imposte avvenuto nei mesi di giugno e luglio 2013, viene stabilito un principio particolarmente importante secondo cui il ravvedimento operoso produce i suoi effetti anche quando il conteggio dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni sia inesatto a seguito di errori banali, restando valido limitatamente alla parte di pagamento effettuata regolarmente, con la conseguenza che l’Ufficio irrogherà le sanzioni solo sulla parte del pagamento non effettuata.

Omesso versamento della maggiorazione dello 0,40% in sede di dichiarazione. È utile richiamare le regole che prevedono la maggiorazione dello 0,40% per chi paga nei trenta giorni successivi alla scadenza naturale del 16 giugno. Tale maggiorazione è parte integrante del tributo, quindi si aggiunge all’imposta dovuta e viene versata per intero senza codice tributo specifico. Da ciò deriva che se il contribuente, pur usufruendo del maggior termine di versamento, assolve solo l’imposta, senza la maggiorazione dello 0,40%, il versamento sarà da considerarsi carente e non tardivo (come spesso avveniva con conseguenze surreali da parte dell’Amministrazione finanziaria). Di conseguenza, le sanzioni e gli interessi andranno calcolati sulla parte mancante dell’importo complessivamente dovuto.

Per esempio: dalla dichiarazione emerge un debito di imposta a saldo (l’orientamento riguarda anche il versamento del primo acconto e il saldo IVA) pari a euro 100.000 e il contribuente versa tale importo oltre la data prevista (quest’anno 16 giugno oppure 8 luglio), ma entro i 30 giorni. L’Agenzia applicava, con evidente sproporzione, la sanzione di euro 30.000 pari al 30% dell’importo integrale senza tener conto che il versamento risultava carente per soli euro 400. La circolare, per via delle prime pronunce negative e in ragione della posizione espressa dall’Avvocatura Generale dello Stato (parere n. 263000 del 2 luglio 2012), cambia idea e precisa che il versamento senza maggiorazione entro i 30 giorni successivi alla scadenza comporta per il contribuente la contestazione della sola maggiorazione oltre sanzioni e interessi. Nell’esempio considerato occorre aggiungere sanzioni e interessi ai euro 400, con una bella differenza rispetto ai 30.000 che venivano richiesti in precedenza.

Non può che condividersi quanto espresso dall’Avvocatura: “nel dubbio, deve privilegiarsi un’interpretazione della norma conforme ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto; (…)”.

Errata determinazione dell’importo da versare a seguito di ravvedimento. La circolare conferma i contenuti della risoluzione n. 67/E del 23 giugno 2011 che rendeva valido il “ravvedimento frazionato”, limitatamente agli importi versati entro la scadenza del termine di ravvedimento. In precedenza, il mancato completamento del versamento entro la data di scadenza comportava la perdita dei benefici del ravvedimento con il recupero delle sanzioni sull’intero importo.

Anche il contribuente che determina un importo errato sbagliato in sede di ravvedimento vedrà applicarsi la sanzione ordinaria del 30% soltanto sulla somma residua (maggiore imposta dovuta in quanto non oggetto di ravvedimento) e gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data scelta per il versamento da correggere.

Con una serie di argomentazioni fondate sul buon senso, la stessa circolare ammette che i ravvedimenti insufficienti, in termini di sanzioni o interessi, o gli errori di modesta entità nei conteggi, non dovrebbero comportare l’inefficacia del ravvedimento quando è evidente la volontà del contribuente a regolarizzare la propria posizione.

Va precisato che:

  • nel caso in cui il contribuente non abbia versato alcun importo (né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio), il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme a titolo di sanzione e interessi è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno.
  • nel caso in cui il calcolo delle sanzioni o degli interessi sia sbagliato, il ravvedimento vale unicamente per la parte dell’imposta proporzionata a quanto complessivamente corrisposto e gli uffici provvederanno ad irrogare la sanzione ordinaria e calcoleranno gli interessi esclusivamente sulla quota non sanata, con riferimento alla data naturale di scadenza.

L’intenzione del contribuente di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso deve essere esplicitata imputando parte del versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo.

Versamento carente in caso di acquiescenza. Il principio della scusabilità dell’errore viene affermato anche per gli errori materiali e quelli di calcolo di lieve entità nel versamento delle somme dovute a titolo di acquiescenza di un avviso di accertamento (art. 15 D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218). In caso di errori materiali di modesta entità, occorre salvaguardare i comportamenti dai quali si evidenzia l’intenzione del contribuente di definire l’accertamento e di non invalidarlo per il solo motivo che la differenza tra il dovuto e quanto materialmente versato sia di modesta entità. Anche i lievi ritardi, nella prospettiva di salvaguardare gli effetti della definizione, sono compresi nella logica del buon senso e non comporteranno l’inefficacia della definizione agevolata.

L’Agenzia ritiene, infatti, che in tali ipotesi sussista l’interesse comune delle parti ad addivenire alla definizione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e, nello specifico, dell’attività di accertamento, fermo restando che il contribuente dovrà provvedere alla successiva integrazione di quanto effettivamente dovuto.

Il documento di prassi chiude con l’invito rivolto agli uffici ad abbandonare il contenzioso eventualmente pendente instaurato sulla base di principi difformi da quelli enunciati nella circolare in oggetto. Per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è invece ammessa la ripetizione di quanto pagato.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN