Remissione in bonis entro il 30 settembre 2013

Scade il 30 settembre 2013 il termine per usufruire della cosiddetta “remissione in bonis”, l’istituto che permette al contribuente, in caso di errori formali (comunicazioni non inviate, adempimenti formali non eseguiti tempestivamente), di continuare a fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Si ricorda infatti che tale istituto è stato introdotto dall’art.2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, con la finalità di evitare che mere dimenticanze del contribuente si trasformino in revoche di benefici fiscali, nonostante si possiedano i requisiti richiesti dalle norme agevolative.

Per accedere alla “remissione in bonis”, è necessario che:

  • la violazione commessa non sia già stata oggetto di attività di accertamento (accessi, verifiche, ispezioni);
  • il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle norme di riferimento sin dalla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione, o per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale.

Per sanare le omissioni, il contribuente deve eseguire la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento omesso.

Per perfezionare la “remissione in bonis” occorre versare la sanzione di 258,00 euro utilizzando il modello F24, indicando il codice tributo  8114 (risoluzione n. 46 dell’11/05/2012). Non è ammessa la possibilità di effettuare la compensazione della sanzione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento operoso.

 

Tra le fattispecie sanabili vi sono:

  • l’opzione per la tassazione per trasparenza delle società di capitali;
  • l’opzione per il consolidato fiscale (tassazione di gruppo);
  • l’invio del modello EAS;
  • l’opzione per l’IVA di gruppo;
  • l’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio;
  • l’opzione per la tonnage tax;
  • l’opzione per l’applicazione della cedolare secca.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/