Spesometro 2013: quali elementi comunicare?

Nella Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) possono essere indicati i dati sia in forma analitica sia in forma aggregata, a scelta del contribuente. Analizziamo quali sono i dati da indicare nelle due fattispecie.

Com’è ormai noto, entro il prossimo 12 novembre (o 20 novembre per i contribuenti che applicano la liquidazione IVA trimestrale) i soggetti passivi IVA sono obbligati alla presentazione dello Spesometro per comunicare:

  1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
  2. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia non inferiore a Euro 3.600,00 al lordo dell’imposta sul valore aggiunto;
  3. le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 633/72 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a Euro 1.000,00.

Cosa indicare:

a)   Comunicazione per dati analitici

  • Anno di riferimento
  • Partita IVA o codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente
  • Per ciascuna fattura attiva, la data di emissione, l’imponibile, l’IVA ovvero la specificazione se si tratta di operazioni non imponibili o esenti e la data di registrazione
  • Per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, l’imponibile, l’IVA ovvero la specificazione se si tratta di operazioni non imponibili o esenti
  • Per le fatture riepilogative (art.6 c. 1 e 6 del D.P.R. 695/96) il numero del documento, l’ammontare complessivo di imponibile e IVA
  • L’importo delle eventuali note di variazione e dell’IVA

In caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ovvero di operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a Euro 1.000,00:

  • anno di riferimento;
  • codice fiscale del cessionario o committente;
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4, c.1, letta a) e b), del D.P.R. 605/73;
  • i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.

b)    Comunicazione per dati aggregati, sia in caso di operazioni attive sia in caso di operazioni passive, con riferimento alla data di emissione o ricezione del documento

  • la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
  • il numero delle operazioni aggregate;
  • l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
  • l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
  • l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
  • l’importo totale delle note di variazione;
  • l’imposta totale sulle operazioni imponibili;
  • l’imposta totale relativa alle note di variazione.

Si ricorda che non costituiscono oggetto di comunicazione:

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all’articolo 8, c. 1, lett. a) e b) del D.P.R. 633/72;
  • le operazioni intracomunitarie;
  • le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
  • le operazioni di importo pari o superiore a Euro 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Rita Martin – Centro Studi CGN