730 situazioni particolari: gli adempimenti non sono ancora finiti

La scadenza per la presentazione del modello 730-situazioni particolari è alle spalle, ma gli adempimenti per chi presta l’assistenza fiscale e per i contribuenti non sono ancora conclusi. Riepiloghiamoli.

 

Soggetti che svolgono l’assistenza fiscale

La circolare n. 28 del 22 agosto scorso, recante “Assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e dai professionisti abilitati ai soggetti privi di sostituto d’imposta”, precisa che i soggetti che prestano l’assistenza fiscale, e quindi i CAF o i professionisti abilitati, devono consegnare entro il prossimo 11 ottobre la dichiarazione 730-Situazioni particolari elaborata al contribuente. Entro il 25 ottobre, poi, gli stessi soggetti dovranno trasmettere secondo le modalità telematiche ormai note la dichiarazione  all’Agenzia delle entrate.

In particolare, per ciò che riguarda il prossimo 11 ottobre, si ricorda che il CAF o il professionista abilitato deve consegnare al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3.

È opportuno ricordare, a tal fine, che il prospetto di liquidazione dovrà evidenziare:

  • gli elementi di calcolo e il risultato del conguaglio fiscale;
  • le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;
  • i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;
  • la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’IRPEF.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia di quella presentata, trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate dal CAF o dal professionista abilitato.

Contribuente

Una volta ricevuta la dichiarazione e il prospetto di liquidazione, il contribuente dovrà conservare obbligatoriamente l’originale della dichiarazione e della relativa documentazione e scegliere se inoltrare la richiesta di accreditamento delle somme risultanti dalla dichiarazione direttamente su conto corrente.

Per quanto riguarda la conservazione dei documenti, si ricorda che con la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, è stato chiarito che il contribuente è tenuto alla conservazione della dichiarazione originale da lui sottoscritta e che la copia su supporto informatico conservata dall’incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

Per quanto le modalità di rimborso, si precisa che è la stessa Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E a spiegare le modalità di erogazione dei rimborsi fiscali. Nella circolare, infatti, si legge che “i contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente”. Le somme risultanti a credito dal prospetto di liquidazione, al netto degli importi eventualmente dovuti a titolo di acconto nonché della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nella dichiarazione 730, sono rimborsate dall’Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il suddetto codice IBAN è facilmente desumibile dall’estratto conto inviato periodicamente dall’istituto di credito presso cui il contribuente ha il conto corrente, ovvero può essere richiesto direttamente alla propria banca.

Il modello per comunicare l’IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente:

  • in via telematica, se è in possesso di pin code, tramite la specifica applicazione;
  • presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che provvederà ad acquisire le coordinate del conto corrente del richiedente.

Si precisa che le modalità sopra descritte sono le uniche previste per comunicare il codice IBAN all’Agenzia delle entrate.

È tuttavia opportuno precisare che per il contribuente che non ha comunicato l’IBAN all’Agenzia delle entrate, l’erogazione dei rimborsi sarà effettuata con le altre modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000.

Tutte le istruzioni relative al 730 “situazioni particolari” sono riportate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia n. 100191 e nella circolare n. 28/E pubblicati, entrambi, il 22 agosto 2013.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN