Nuova IVA al 22%: attenzione al passaggio di aliquota

Sulle operazioni effettuate a partire dal 1 ottobre 2013 deve essere applicata la nuova aliquota IVA ordinaria del 22%. Dal punto di vista operativo,  per gestire la transizione alla nuova aliquota, si potrebbe pensare di andare a rispolverare le modalità applicative usate in occasione dell’ultima variazione, avvenuta il 17 settembre 2011, ma, in realtà, come vedremo,  non proprio tutto è rimasto invariato.

Posto che lo spartiacque per l’applicazione della nuova aliquota è la corretta individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, è opportuno sin da subito sottolineare  che, rispetto al 2011, per alcune fattispecie di operazioni sono intervenute significative modifiche nei criteri di individuazione del momento di effettuazione.

In questo articolo esaminiamo i criteri di individuazione del momento di effettuazione delle operazioni nazionali, analizzandone i risvolti nell’applicazione pratica della nuova aliquota.

CESSIONI DI BENI

Per individuare il momento di effettuazione delle cessioni di beni bisogna fare riferimento all’art. 6, commi 1 e 2, del DPR 633/72, che opera una distinzione di trattamento tra beni immobili, mobili e altre operazioni specifiche (cessioni periodiche, autoconsumo, assegnazioni etc…).

Riportiamo di seguito una sintesi delle diverse fattispecie di cessioni ipotizzabili, indicandovi accanto l’evento che ne determina il momento dell’effettuazione:

Cattura

Nota bene: queste regole generali consentono di individuare la corretta data di effettuazione dell’operazione soltanto se, anteriormente al verificarsi dell’evento, non sia intervenuta una delle seguenti ipotesi:

  • emissione anticipata della fattura;
  • pagamento parziale o totale del corrispettivo.

Al verificarsi di una delle predette ipotesi, infatti, in deroga ai criteri generali, il comma 4 dell’art. 6 DPR 633/72 stabilisce che il momento di effettuazione dell’operazione coincide, limitatamente all’importo fatturato o pagato, con la data di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo.

Dal punto di vista operativo quindi, per le cessioni di beni si avrà che :

la nuova aliquota del 22% dovrà essere applicata:

  • alle cessioni di beni mobili consegnati o spediti dal 1 ottobre  2013, se non già fatturate o pagate precedentemente;
  • alle cessioni di beni immobili stipulate dal 1 ottobre 2013, se non già fatturate o pagate precedentemente.

la “vecchia” aliquota del 21%, invece, continuerà ad essere applicata:

  • alle cessioni di beni mobili consegnati/spediti fino al 30 settembre 2013, anche se fatturate dopo il primo ottobre 2013;
  • alle note di variazione, in aumento o diminuzione, che saranno emesse, anche dopo il primo ottobre 2013, in relazione ad operazioni effettuate fino al 30 settembre 2013.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Per determinare il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, invece, bisogna fare riferimento al comma 3 dell’art. 6 DPR 633/72, che individua nel pagamento del corrispettivo l’atto rilevante ai fini dell’esigibilità dell’imposta, facendo quindi risultare ininfluente la data di effettuazione concreta della prestazione.

Anche per le prestazioni di servizi, così come era avvenuto per le cessioni di beni, nel caso di emissione anticipata della fattura,  opera la deroga ai criteri generali di cui al comma 4 dell’art. 6 DPR 633/72, per cui il momento di effettuazione dell’operazione coincide, limitatamente all’importo fatturato anticipatamente, con la data di emissione della fattura.

Dal punto di vista pratico, quindi, per le prestazioni di servizi si avrà che:

la nuova aliquota del 22% dovrà essere applicata:

  • alle prestazioni di servizi pagate dal 1 ottobre  2013, se non già fatturate precedentemente;

la “vecchia” aliquota del 21% continuerà ad essere applicata:

  • alle prestazioni di servizi fatturate fino al 30 settembre 2013, anche se pagate dopo il primo ottobre 2013;
  • alle note di variazione, in aumento o diminuzione, che saranno emesse, anche dopo il primo ottobre 2013, in relazione ad operazioni effettuate fino al 30 settembre 2013.

Considerato il variegato panorama di strumenti elettronici di pagamento, dal punto di vista operativo potrebbero sorgere dubbi in merito all’esatta individuazione del momento in cui la prestazione si considera “pagata”.

A tal proposito riteniamo utile segnalare che:

IVA

Per completezza di trattazione va ricordato infine che,  per le cosiddette prestazioni senza corrispettivo, effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore o per finalità estranee all’esercizio dell’impresa, in deroga alle regole generali sopra esposte, il momento impositivo coincide con la data di ultimazione della prestazione  ovvero, per quelle a carattere continuativo, entro il mese successivo a quello in cui sono rese.

Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN