Nuovo modello semplificato per le comunicazioni “black list”

Per la comunicazione delle operazioni effettuate con controparti localizzate nei paradisi fiscali, i soggetti passivi IVA saranno tenuti a presentare la comunicazione con il nuovo modello “polivalente”. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 2 agosto 2013. Tale modello unificato conterrà, oltre alle operazioni “black list”, le operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) e le operazioni di acquisto da S. Marino. Ecco alcune istruzioni per l’uso.

Tuttavia é specificato che gli operatori potranno continuare ad utilizzare la vecchia versione di comunicazione black list, approvata con provvedimento del 28 maggio 2010, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013. La prima scadenza in cui scatterà l’obbligo di utilizzare il nuovo modello sarà il 28 febbraio 2014 per gli operatori mensili e il 30 aprile 2014 per quelli trimestrali.

Non hanno subito variazioni le periodicità di presentazione. La comunicazione va infatti presentata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento con le seguenti cadenze:

  • trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro;
  • mensile: negli altri casi.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione tutte le operazioni che non superano i 500 euro.

Ma la novità sta prevalentemente nel contenuto del modello. Come si ricorderà, nelle vecchie comunicazioni black list andava indicato il codice fiscale della controparte estera e, in presenza di soggetti senza codice fiscale o partita IVA, era prassi compilare il rigo A1, campo 11, inserendo il numero di iscrizione al registro imprese o un codice equipollente. Nel nuovo modello tutto sarà più snello. Infatti, qualora non si conosca la partita IVA o il codice fiscale della controparte, sarà possibile inserire come unici dati la denominazione sociale e l’indirizzo della sede.

Ulteriori semplificazioni sono previste per le comunicazioni delle operazioni passive: nel quadro BL, diversamente da quanto avveniva nel quadro A, andranno infatti comunicate cumulativamente nello stesso rigo operazioni imponibili, non imponibili ed esenti. Le non soggette andranno invece separate.

Anche la comunicazione delle note di credito e di debito sarà semplificata. Si dovrà indicare separatamente per le vendite e per gli acquisti soltanto l’ammontare rettificato e la relativa imposta.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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