Regime dei minimi e aumento dell’aliquota IVA

L’innalzamento dell’aliquota IVA dal 21% al 22% interessa anche i contribuenti minimi, nonostante questi usufruiscano di un regime di vantaggio fiscale che permette loro l’emissione di fatture senza addebito dell’imposta sul valore aggiunto. L’incremento dell’aliquota ordinaria comporterà maggiori costi per tali contribuenti che, come é noto, non possono esercitare il diritto di rivalsa dell’IVA e dunque portarla in detrazione. Ma l’impatto più rilevante potrà derivare dallo svolgimento di particolari operazioni e dall’eventuale fuoriuscita dal regime al verificarsi di determinate condizioni.

Con “particolari operazioni” si intendono tutti quei casi in cui il contribuente minimo faccia acquisti intracomunitari, con conseguente obbligo di integrazione della fattura ricevuta mediante indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta da versare entro il 16 del mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Per determinare l’aliquota IVA da applicare, in simili casi di acquisti intracomunitari, si dovrà far riferimento al momento della spedizione dallo Stato membro  d’origine. Solo una volta definita tale data con precisione é possibile identificare l’aliquota IVA al 21% o al 22% così come attualmente in vigore.

Per quanto riguarda il caso della “fuoriuscita dal regime fiscale di vantaggio“, si ricorda che un contribuente minimo può uscire dal regime per il superamento della soglia massima annuale di 30.000 euro di ricavi, per il superamento del limite temporale massimo di permanenza, per il mancato rispetto di almeno uno dei requisiti previsti dalla norma e per opzione posta in essere dal contribuente stesso anche mediante comportamento concludente. In linea generica l’abbandono del regime di vantaggio avviene dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica l’evento, ma nel caso in cui la soglia dei 30.000 euro di ricavi massimi sia superata per più del 50% la fuoriuscita é immediata. In tali casi é previsto, per le fatture emesse prima della fuoriuscita, lo scorporo dell’IVA dal corrispettivo totale addebitato al cliente. Qualora il regime agevolato fosse cessato entro il 30 settembre 2013, l’IVA da scorporare sarebbe al 21%. Qualora invece, al contrario, la fuoriuscita dovesse avvenire dal mese di ottobre in poi, l’aliquota sarebbe al 22%. Per tali operazioni sarà importante verificare il momento impositivo ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 633/1972. Nello specifico assume rilevanza il momento del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi, il momento della stipulazione del contratto per i beni immobili, il momento della consegna o spedizione per i beni mobili.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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