Con il bonus arredamento, la carta di credito non sconta la ritenuta

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” è possibile ottenere una detrazione IRPEF del 50 per cento. È quanto previsto dall’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 90 del 2013. Vediamo quali sono i requisiti dei pagamenti per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici e in quali casi viene applicata la ritenuta d’acconto.

Sono ricomprese nell’agevolazione del  50 per cento le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. Tale scadenza, peraltro, è stata prorogata al 31 dicembre 2014 dal Ddl sulla legge di stabilità 2014 per l’acquisto di:

  • mobili;
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (c.d. “bonus arredamento”).

Sebbene non espressamente previsto dai precetti normativi, considerato che la novellata agevolazione è finalizzata all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare gli immobili oggetto di ristrutturazione, e quindi è strettamente collegata alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le spese per l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici devono essere necessariamente pagate con le medesime modalità. In altri termini, il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale:

  • contenente la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
  • effettuato dal medesimo contribuente che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.

Come noto, però, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, nella circolare  n. 29 del 18 settembre 2013 la stessa Agenzia ha ritenuto ammissibile effettuare il pagamento mediante:

  • carte di credito;
  • carte di debito (c.d. “bancomat”).

Resta fermo, invece, il divieto di effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

 

Applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sui bonifici

È utile precisare che la distinta modalità di pagamento concessa dall’Amministrazione finanziaria comporta dei significativi vantaggi sia per il venditore sia per l’acquirente. Quest’ultimo, infatti, evita di dover effettuare bonifici bancari, utilizzando sistemi informatici non sempre “digeriti” dai contribuenti, in particolar modo da quelli più anziani, o addirittura presentandosi agli sportelli di banche o poste.

Per quanto riguarda i venditori, il pagamento tramite carta di credito o di debito è quasi sempre preferibile agli altri sistemi di pagamento.

Un ulteriore vantaggio per i venditore è dato dal fatto che il pagamento tramite carta di credito o tramite bancomat, non comporta l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%. Nel caso di specie, infatti, la mancanza di una specifica causale non consente all’istituto bancario o postale di distinguere le transazioni che godono del beneficio fiscale.

Resta fermo, invece, che, nel caso in cui il pagamento di mobili o di elettrodomestici sia effettuato tramite bonifico bancario o postale, le banche o le poste saranno obbligate a trattenere la ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN