Ecco come sanare gli errori IMU dopo la scadenza

Non hai pagato l’IMU o ti sei accorto che hai commesso degli errori di calcolo? Niente paura. C’è ancora tempo per rimediare. Vediamo come.

Coloro che entro il 16 dicembre scorso hanno pagato l’IMU sulle seconde case, sui negozi e sui capannoni, ma si sono resi conto solo in seguito di avere commesso degli errori in fase di calcolo, potranno rimediare correggendo tutto entro il 16 giugno 2014 senza incorrere in sanzioni ed interessi.

A prevederlo è una misura contenuta nell’emendamento alla Legge di Stabilità approvato in commissione Bilancio alla Camera, dopo la grande confusione che si era creata sul pagamento della seconda rata dell’IMU.

Ricordiamo infatti che i Comuni avevano tempo fino al 9 dicembre per pubblicare le delibere con le aliquote per effettuare i calcoli e permettere il pagamento dell’imposta entro la scadenza ordinaria del 16 dicembre.

Come abbiamo avuto modo di constatare però, alcuni Comuni non hanno potuto rispettare la data o quando lo hanno fatto, la comprensione delle delibere non è stata per nulla agevole e immediata.

E così, commercialisti e consulenti hanno dovuto lavorare con approssimazione, incertezza e fretta, per consegnare ai loro clienti i modelli di pagamento per effettuare il pagamento dell’imposta con le nuove aliquote entro la scadenza prevista.

Quindi, chi si è accorto di aver commesso qualche inesattezza può porvi rimedio entro la data del 16 giugno 2014, senza essere soggetto a sanzioni e interessi.

E chi non ha versato? Come si deve comportare?

Chi non ha provveduto al versamento dell’importo dovuto entro l’ordinaria scadenza del 16 dicembre, può comunque avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso a condizione che la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

Coloro che hanno omesso in tutto o in parte il versamento dell’IMU si vedranno applicata la sanzione del 30%. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione si riduce al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in poi.

Chi sana entro il quattordicesimo giorno successivo alla scadenza (30 dicembre 2013) può applicare il ravvedimento sprint. In questo caso sarà possibile sanare il pagamento dell’imposta, con gli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% annuo dal primo giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e applicando la sanzione in misura pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Chi sana tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza può avvalersi del ravvedimento breve. Chi paga entro il 15 gennaio 2014 dovrà però ricordarsi che, a partire dal 1 gennaio 2014, il tasso degli interessi legali è fissato all’1%. Di conseguenza la regolarizzazione degli omessi versamenti con il ravvedimento operoso a cavallo del 2013 e 2014 va effettuata tenendo conto delle due misure del tasso di interesse (2,5% fino al 31 dicembre 2013 e 1% dal 1 gennaio 2014).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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