Agevolazioni sì, ma non solo per i contribuenti minimi

È con l’art.13 della Legge 388/2000 che è stato introdotto il nuovo regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive; tale regime, parimenti al successivo regime agevolato dei c.d. contribuenti minimi, prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva e una serie di semplificazioni contabili e fiscali. Ecco quali sono.

Il regime è applicabile alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa ai sensi degli articoli 53 e 55 del TUIR. Ne sono escluse le società e le associazioni.

Le condizioni per l’accesso sono similari al regime agevolato dei minimi:

  • il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti, neppure in forma associata o familiare, attività artistica, professionale o d’impresa, salve le ipotesi di praticantato. La sola apertura di una Partita IVA non preclude l’ingresso nel regime, occorrendo a tal fine l’esercizio dell’attività;
  • la nuova attività non deve essere in alcun modo prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come dipendente, co.co.co. o autonomo;
  • l’ammontare dei compensi/ricavi non deve superare il limite annuo di euro 30.987,41;
  • devono essere regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Sul reddito, determinato secondo le regole del TUIR, è dovuta un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%. Quello prodotto dai lavoratori autonomi non costituisce base imponibile per l’applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 20%; in fattura deve essere indicato il motivo di esonero dall’applicazione della stessa.

I soggetti che si avvalgono del regime agevolato sono esonerati dai seguenti obblighi:

  • registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IRPEF, IRAP e IVA;
  • liquidazione e versamenti periodici IVA;
  • versamento dell’acconto annuale IVA;
  • versamento delle addizionali comunali e regionali IRPEF.

In capo ai soggetti permangono, di contro,  i seguenti obblighi:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi fino al quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta;
  • fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
  • presentazione delle dichiarazioni annuali;
  • versamento annuale dell’IVA senza l’applicazione di interessi;
  • versamento dell’acconto e del saldo dell’IRAP;
  • versamento dell’imposta sostitutiva del 10% da effettuarsi entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • tenuta delle scritture contabili e adempimenti relativi ai sostituti d’imposta (libro matricola, ecc.);
  • presentazione, ove previsto, del modello relativo agli Studi di settore.

Il regime agevolato si applica al periodo d’imposta d’inizio attività e per i due periodi successivi, qualora non venga superato il limite di euro 30.987,41.
Chi intende avvalersene deve comunicare la scelta operata in sede di dichiarazione di inizio attività e ne è vincolato per almeno un periodo d’imposta; la revoca deve essere ufficializzata all’Agenzia delle Entrate con lo stesso modello di comunicazione dell’opzione.

Dall’agevolazione si decade:

  • qualora vi sia il superamento del limite dei compensi risultante dall’applicazione degli Studi di settore, per i periodi successivi al primo anno;
  • qualora vi sia il superamento di  ricavi e compensi in misura non eccedente il 50% del limite massimo consentito, si decade dal periodo d’imposta successivo (euro 46.481,12); si decade nello stesso periodo d’imposta se il superamento dei ricavi eccede il 50% del totale.

Il soggetto che usufruisce dell’imposta sostituiva senza averne titolo è assoggettabile alle sanzioni previste in materia di infedele dichiarazione.

Rita Martin – Centro Studi CGN