Antiriciclaggio: nuovi obblighi in caso di operatività per conto di terzi

È il Provvedimento della Banca d’Italia del 3 aprile 2013 a imporre i nuovi obblighi per gli intermediari finanziari dal 1 gennaio 2014. Vediamo di cosa si tratta.

Il documento è lo stesso nel quale è stato disposto l’obbligo rafforzato di adeguata verifica della clientela, nei casi di operazioni eseguite con banconote del taglio di 200 e 500 euro.

Nell’ambito del capitolo Parte seconda – sezione quarta, delle ultime disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela, sono stati previsti nuovi obblighi per gli Intermediari finanziari (Banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, SIM, SGR, ecc.).

In particolare si dispone che:

  • nel caso di operazione occasionale pari o superiore a € 15.000, il cliente all’atto dell’identificazione va richiamato a dichiarare se tale operazione è effettuata per conto di un altro soggetto. In questo caso, dovrà inoltre fornire le indicazioni necessarie all’identificazione del/i titolare/i effettivo/i;
  • nel caso di operazioni di importo pari o superiore a € 15.000 svolte nell’ambito di un rapporto continuativo opera la presunzione che esse si riferiscano al cliente/titolare-i effettivo-i del rapporto.

Se il cliente titolare del rapporto continuativo dovesse effettuare operazioni per conto di terzi (cioè soggetti diversi da esso o dal/i titolare/i effettivo/i), dovrà fornire tutte le indicazioni necessarie alla loro identificazione; per questo motivo, il cliente va richiamato sulle opportune informazioni che dovrà fornire agli Intermediari finanziari.

Inoltre la Banca d’Italia sottolinea che, nel corso del controllo costante nel tempo del rapporto, gli Intermediari finanziari dovranno valutare eventuali elementi che inducano a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati.

In questi giorni alcuni Intermediari finanziari stanno avvisando la propria clientela che le operazioni svolte per conto di altri soggetti, anche per importi inferiori a € 15.000, devono essere eseguite esclusivamente allo sportello.

Vedremo nel prossimo futuro, le modalità a regime con le quali gli Intermediari finanziari metteranno in atto le disposizioni ricevute dalla Banca d’Italia.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo