Comunicazione RLS: solo in modalità online!

L’INAIL ha stabilito che, a partire dal 15 febbraio 2014, la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso i servizi online del portale www.inail.it.

In tutte le aziende, o unità produttive, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) viene designato dal datore di lavoro oppure eletto dai lavoratori, per rappresentare gli stessi in tutti gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

In particolare, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi, all’individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda o unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipa alla riunione periodica annuale;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.

Le modalità di elezione/designazione del RLS sono le seguenti:

  • nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il RSL è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o di comparto secondo le modalità previste dalla norma appositamente redatta a disciplina di questa figura;
  • nelle aziende o nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il RLS viene eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti nell’azienda o, in mancanza di esse, fra i lavoratori dell’azienda medesima.

Il numero e la modalità di elezione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso il numero minimo di RLS varia in base al numero di lavoratori occupati, secondo lo schema riportato qui sotto:

Responsabile lavoratori sicurezza

Con la Circolare n.11 del 10 febbraio 2014 l’INAIL ha stabilito che, in caso di nuova nomina o designazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicarne i nominativi all’INAILcon modalità telematica, attraverso i servizi online accessibili dal sito dell’Istituto www.inail.it.

Il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione per la singola azienda oppure per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i rappresentanti. In quest’ultimo caso, sarà necessario provvedere all’inserimento dei dati di ogni singola unità produttiva, prima di accedere alla procedura di comunicazione del RLS.

Si ricorda, che dalla procedura di comunicazione del RLS sono escluse le Ambasciate e i Consolati italiani che operano all’estero, per i quali la comunicazione va effettuata tramite PEC alla Sede INAIL di Roma centro (romacentro@postacert.inail.it), utilizzando lo specifico “modello” (sito INAIL – “Modulistica” – “Sicurezza sul lavoro”).

Qualora, per eccezionali e comprovati problemi tecnici, l’inserimento delle comunicazioni dei nominativi RLS non potesse essere effettuata online, è possibile avvalersi della modalità di invio tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata della sede INAIL competente individuata attraverso il codice ditta, allegando la copia della schermata di errore restituita dal sistema e utilizzando lo specifico “modello” (sito INAIL – “Modulistica” – “Sicurezza sul lavoro”).

Sara Leon – Centro Studi CGN