Saldo IVA annuale: scadenze, rateazioni, maggiorazioni, compensazioni

È sempre possibile rinviare il pagamento dell’IVA annuale al 16 giugno? In quante rate è possibile frazionare il pagamento e quanto costa rateizzare? Come funziona la compensazione con i crediti del Modello Unico? In prossimità della prima scadenza utile, riepiloghiamo termini e modalità di pagamento dell’IVA annuale.

L’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale deve essere versata quando il saldo, rigo VL38 della dichiarazione, risulti superiore ad € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).

Per definire la prima scadenza utile per il pagamento dell’imposta, è fondamentale operare un distinguo tra le due diverse modalità di presentazione della dichiarazione IVA: forma Autonoma o forma Unificata.

Dichiarazione IVA Autonoma

I soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma Autonoma devono (obbligo) versare il saldo Iva 2013, in unica soluzione, ovvero in forma rateale, a partire dal prossimo 17.03.2014 (il 16.03.2014 cade di domenica), e ciò indipendentemente dal giorno in cui avverrà la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Quindi, sia che la dichiarazione IVA Autonoma risulti già presentata (ad esempio entro il 28 febbraio per fruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione dati IVA), sia che la stessa venga presentata, sempre in forma autonoma, entro il prossimo 30 maggio, oppure 30 giugno, o addirittura entro il 30 settembre, il termine utile per il pagamento del saldo, ovvero della prima rata, è sempre e comunque il 17 marzo prossimo.

Tabella 1

 

A questo punto torna utile ricordare che, la presentazione “in via autonoma” del modello di dichiarazione IVA è obbligatoriamente prevista per alcune categorie di contribuenti, quali:

  • società di capitali ed enti soggetti IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare;
  • soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta chiuso in data anteriore al 31.12.2013;
  • società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell’IVA di gruppo;
  • curatori fallimentari e commissari liquidatori, per le dichiarazioni presentate per conto dei falliti o dei sottoposti a   procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  • soggetti non residenti che si avvalgono del rappresentante fiscale;
  • soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter;
  • soggetti (ad es., i venditori “porta a porta”), non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;
  • soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito dell’operazione intervenuta.

Se il soggetto che presenta la dichiarazione IVA in forma autonoma sceglie di rateizzare il pagamento, deve suddividere l’importo dovuto in rate di pari importo.

Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese, a partire dal 17.03.2014.

La rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, pertanto il numero massimo di rate è pari a 9.

Alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile: la seconda rata andrà quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via.

Tabella 2

Dichiarazione IVA Unificata

I soggetti che presentano la dichiarazione Iva in forma Unificata possono (facoltà), in alternativa al versamento nei termini ordinari, differire il versamento del saldo, ovvero della prima rata, dell’IVA annuale alla scadenza del versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata (16.06.2014 salvo proroghe).

In questo caso, sul saldo a debito, deve essere applicata una maggiorazione dello 0,40%, a titolo d’interesse, per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2014.

Quindi se il contribuente presenta la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, ha ben 4 diverse possibilità di effettuare il pagamento del saldo IVA:

  • in unica soluzione, entro il 17.03.2014 senza alcuna maggiorazione;
  • in unica soluzione, entro il 16.06.2014, (salvo proroghe), maggiorando l’importo del 1,20% (0,40% x 3 mesi);
  • rateizzare a partire dal 17.03.2014 (per un massimo di 9 rate), aumentando l’importo di ciascuna rata successiva alla prima dello 0,33%;
  • rateizzare a partire dal 16.06.2014 (per un massimo di 6 rate), aumentando dapprima l’intero importo del 1,20% (maggiorazione dello 0,40% x 3 mesi), e successivamente suddividendo l’importo ottenuto nel numero di rate scelte (massimo 6 in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di novembre) e aggiungendo ad ogni rata successiva alla prima gli interessi dello 0,33%.Tabella 3

 

Se il versamento viene effettuato in unica soluzione nel termine ordinario, l’importo da versare è quello risultante dalla dichiarazione annuale (arrotondato all’unità di Euro); nel caso di pagamento differito e/o rateizzato, l’importo da versare va espresso al centesimo di Euro.

Dichiarazione IVA Unificata e compensazione del debito IVA con crediti da UNICO.

Qualora dal modello UNICO emergano crediti d’imposta utilizzabili in compensazione (ad esempio, un credito IRPEF), gli stessi possono essere utilizzati per compensare, anche solo parzialmente, l’eventuale debito IVA annuale.

In tal caso è necessario presentare il mod. F24, anche se a seguito della compensazione il saldo finale risulta pari a zero.

Nell’ipotesi in cui i crediti di UNICO non risultino sufficienti a compensare l’intero saldo a debito dell’IVA, è importante ricordare che, la maggiorazione dell’0,40% mensile, dovuta per il differimento del termine di pagamento dal 17 marzo al 16 giugno, va applicata esclusivamente sull’ammontare del debito IVA non compensato.

Maria Luisa Zecchetto – Centro Studi CGN