Somministrazione di lavoro e sanzioni: una sintesi

Come è regolata la somministrazione di lavoro? In quali casi non si può ricorrere al contratto di somministrazione? Quali sono le sanzioni in caso di somministrazione abusiva, irregolare, fraudolenta o di utilizzazione illecita? Ecco uno schema riassuntivo.

La somministrazione di lavoro è una particolare forma contrattuale in cui il dipendente di un’impresa somministratrice svolge l’attività lavorativa nell’interesse di un altro soggetto (utilizzatore) che ne utilizza, appunto, la prestazione.

Lo schema è regolato da due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro (contratto commerciale) tra l’impresa somministratrice e l’azienda utilizzatrice ed il contratto di assunzione (contratto di lavoro) tra impresa somministratrice e lavoratore da questa dipendente.

Proprio per questa speciale configurazione, la somministrazione viene a determinare un rapporto di lavoro cd. “tripartito”, in quanto i soggetti contrattuali coinvolti sono tre: l’agenzia di somministrazione (APL), il dipendente inviato in missione (lavoratore), l’azienda che utilizza la somministrazione (utilizzatore).

La legge (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003) dispone che l’attività di somministrazione di lavoro possa essere esercitata soltanto da società iscritte nell’albo istituito presso il Ministero del Lavoro, che rispondano a specifici requisiti.

La somministrazione di lavoro può essere conclusa sia a tempo determinato che indeterminato. Nel primo caso, è richiesta la sussistenza di ragioni di carattere produttivo, organizzativo o sostitutivo (salvo specifiche eccezioni).

La somministrazione a tempo indeterminato è ammessa in specifiche ipotesi tassativamente indicate dalla legge (ad esempio servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, servizi di pulizia, custodia, portineria, gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato).

La legge prevede degli espliciti casi di divieto di ricorso al contratto di somministrazione, di seguito sintetizzati:

  1. per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  2. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
  3. per far svolgere le stesse mansioni di lavoratori licenziati con procedura di licenziamento collettivo nei sei mesi precedenti nella stessa unità produttiva (salvo specifiche eccezioni), o per far svolgere le stesse mansioni di lavoratori sospesi o a orario ridotto, con diritto al trattamento di integrazione salariale.

Con riferimento alle ipotesi somministrazione abusiva, irregolare, fraudolenta, o di utilizzazione illecita proponiamo di seguito uno schema di sintesi:

 

Ipotesi Sanzione
Esercizio di attività di somministrazione in assenza di apposita autorizzazione o fuori dalle ipotesi previste ed autorizzate dall’art. 20, c. 3 e 4 D.Lgs. n. 276/2003 Somministrazione abusiva Ammenda di 50 € per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. In caso di sfruttamento dei minori, arresto fino a diciotto mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo. Nel caso di condanna, è disposta la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per l’esercizio dell’attività.
Ricorso a soggetti non autorizzati o al di fuori dei limiti delle autorizzazioni rilasciate Utilizzazione illecita Ammenda di 50 € per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. In caso di sfruttamento dei minori, arresto fino a diciotto mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo.
Somministrazione posta in essere con specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo (somministratore e utilizzatore) Somministrazione fraudolenta Ammenda di € 20 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione.
Contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato al di fuori delle  ipotesi di legge Somministrazione irregolare Sanzione amministrativa da € 250 ad € 1250 (utilizzatore e somministratore).
Contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato privo dell’indicazione delle ragioni che lo legittimano Somministrazione irregolare Sanzione amministrativa da € 250 ad € 1250 (utilizzatore e somministratore).
Contratto di somministrazione concluso nelle ipotesi vietate (sostituzione di lavoratori in sciopero, presso unità che nei 6 mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti collettivi o in cui sia in atto la sospensione dei rapporti di lavoro o la riduzione di orario con diritto ad integrazione salariale, con riferimento alle stesse mansioni, assenza di valutazione dei rischi) Somministrazione irregolare Sanzione amministrativa da € 250 ad € 1250 (utilizzatore e somministratore).
Contratto di somministrazione di lavoro senza forma scritta Somministrazione irregolare Sanzione amministrativa da € 250 ad € 1250 (utilizzatore e somministratore).
Contratto di somministrazione privo delle indicazioni di cui all’art. 21, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f),g),h),i, j), k) Somministrazione irregolare Sanzione amministrativa da € 250 ad € 1250 (utilizzatore e somministratore). Il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato presso l’utilizzatore (per i casi sub lett. a), b), c), d), e).
Contratto di somministrazione fuori dalle indicazioni della contrattazione collettiva Somministrazione irregolare Sanzione amministrativa da € 250 ad € 1250 (utilizzatore e somministratore).
Omessa comunicazione scritta al lavoratore delle informazioni sul contratto di somministrazione Somministrazione irregolare Sanzione amministrativa da € 250 ad € 1250 (utilizzatore e somministratore).

 

Stefano Carotti – Centro Studi CGN