Iscrizione più rapida all’elenco VIES

Dal 26 marzo sono più semplici le procedure di iscrizione all’elenco VIES per i titolari di partita IVA che effettuano operazioni con altri paesi dell’Unione Europea. Ecco alcune indicazioni operative.

Tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o che vi costituiscano stabile organizzazione, e che intendano effettuare operazioni intracomunitarie,  devono ottenere preventiva autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate, al fine di essere inclusi nell’Archivio VIES.

La disposizione è stabilita dall’art.27 del D.L. 78/2010 che ha modificato l’art.35 del Decreto IVA.

I soggetti che iniziano la propria attività manifestano tale volontà direttamente nel modello di dichiarazione di inizio attività (AA7-AA9). I soggetti già in possesso di partita IVA devono presentare apposita richiesta ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Fino al 25 marzo scorso, la richiesta poteva essere presentata:

  • mediante istanza da inviare a mezzo raccomandata, allegando copia del documento di riconoscimento del richiedente;
  • direttamente allo sportello;
  • via PEC, allegando copia della richiesta sottoscritta dal dichiarante e copia del suo documento d’identità.

Dallo scorso 26 marzo, l’Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito una procedura di richiesta d’iscrizione all’elenco VIES online, riservata agli utenti Entratel/Fisconline. La procedura è accessibile all’interno dell’area personale, “Servizi per” – “Comunicare” – selezionando “Comunicare istanza di inclusione nell’archivio VIES” e digitando successivamente il proprio Pincode per l’invio.

VIES

 

Nella richiesta occorre indicare la partita IVA oggetto dell’istanza; in assenza di segnalazioni che inibiscano l’operazione, vengono visualizzati i dati identificativi registrati in Anagrafe Tributaria associati alla partita IVA. Se si confermano i dati, l’istanza viene inviata e protocollata; il protocollo (progressivo e data) è visualizzato nella pagina riepilogativa dei dati dell’operazione, dalla quale si può stampare la ricevuta di presentazione dell’istanza.

In assenza di un provvedimento di diniego da parte di un ufficio finanziario entro i successivi 30 giorni, la partita IVA viene autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie a partire dal trentunesimo giorno dalla data di protocollo.

I soggetti già inclusi nell’archivio VIES che intendano retrocedere dalla volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie devono presentare un’istanza di revoca a un qualunque ufficio dell’Agenzia (Circolare 39/E/2011).

Rita Martin – Centro Studi CGN