Spesometro per i super-semplificati e antiriciclaggio

Se un soggetto che si trova nel regime fiscale dei super-semplificati richiede allo Studio l’elaborazione delle fatture attive/passive ai fini dell’obbligo di comunicazione dello spesometro, dobbiamo annotare questa prestazione nel registro dell’antiriciclaggio?

In questi giorni molti Studi sono impegnati nella compilazione dello spesometro sia per la clientela abituale che per quella occasionale.

Tra questa, potrebbero annoverarsi i soggetti che adottano il regime contabile agevolato previsto per gli ex minimi e cioè coloro che, pur essendo dei soggetti IVA, ai sensi dell’art.27 c.3 del D.L. 98-2011 conv. in L. 111-2011:

  • non sono obbligati alla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevati ai fini delle imposte dirette ed IVA;
  • se previsto, devono assoggettare le operazioni attive all’IVA, ma non devono effettuare le usuali liquidazioni periodiche perché verseranno l’imposta dovuta cumulativamente per tutto l’anno.

Per inserire i dati contenuti nelle fatture attive/passive del cliente, che successivamente formeranno oggetto del contenuto del file di comunicazione dello spesometro da spedire telematicamente, lo Studio molto probabilmente userà il software di contabilità.

Ma l’incarico per eseguire questa prestazione deve essere soggetto all’adeguata verifica della clientela e agli altri adempimenti ai fini della normativa antiriciclaggio, oppure no?

Per rispondere a questo interrogativo occorre richiamare l’art.12 (Professionisti) del D.Lgs. 231-2007, che al comma 3, prevede che gli obblighi di adeguata verifica della clientela (e cioè):

  • identificazione del cliente;
  • identificazione del titolare effettivo;
  • conoscenza dello scopo e della natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale richiesta;
  • controllo costante nel tempo del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

e di registrazione (in archivio informatico o registro cartaceo), non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali….( omissis ).

Ritornando all’attività di Studio, nel software di contabilità, si potranno inserire:

  1. tutti i documenti prodotti dal cliente,in modo da elaborare i dati sia ai fini di una situazione contabile utile per la compilazione dei quadri G o E del modello Unico, sia ai fini della comunicazione dei dati dello “spesometro”;
  2. i soli documenti rilevanti ai fini della compilazione del modello di comunicazione dei dati per lo “ spesometro”.

Se riportiamo i casi nn. 1 e 2 ai fini degli obblighi in materia di antiriciclaggio avremo che:

  1. inserire tutti i documenti, IVA e contabili, equivale in sostanza alla tenuta di una contabilità  che, come è noto, trattandosi di una prestazione professionale di valore indeterminato o indeterminabile, è soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela e registrazione;
  2. inserire solo i documenti rilevanti ai fini dell’elaborazione dei dati per lo spesometro, equivale allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, escluso dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e registrazione.

Quindi, a mio parere, sarà la tipologia dei documenti inseriti nel software di contabilità a determinare la differenza tra le prestazioni soggette ad adeguata verifica della clientela e registrazione e quelle escluse.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò –  Palermo