Deducibilità delle perdite su crediti: si può fare!

Tema molto caldo è quello della deducibilità delle perdite su crediti, considerato che queste ultime sono rilevanti dal punto di vista fiscale. Le ultime novità introdotte con la Legge di Stabilità 2014 hanno in parte modificato la disciplina fiscale. Vediamo come.

Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, modificato dal D.L. 83 del 22 giugno 2012 e aggiornato dalla Legge 147/2013 all’articolo 1 comma 160, le perdite su crediti sono deducibili se determinabili da elementi certi e precisi e se “gli elementi  certi  e  precisi sussistono (…) in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili”.

Sulla base dei principi contabili nazionali, le casistiche in cui si può operare la cancellazione del credito sono costituite da:

  • cessione del credito (pro-soluto);
  • transazione con il debitore;
  • rinuncia all’incasso del credito.

Cessione del credito. La cessione pro-soluto comporta la perdita di qualsiasi diritto contrattuale a ricevere flussi finanziari derivanti dallo stesso ed anche il trasferimento di tutti i rischi inerenti. Come disposto dall’OIC15,  i crediti così ceduti devono essere cancellati dal bilancio, ponendo come contropartita l’utile (o la perdita) conseguito, il quale sarà pari alla differenza tra il valore ricevuto e il valore d’iscrizione dei crediti in bilancio. Con le novità introdotte dalla L. 147/2013, le perdite derivanti da cessioni pro-soluto sono automaticamente deducibili, senza bisogno che queste vengano cedute ad una banca o ad un istituto finanziario vigilato non facente parte del gruppo del cedente (e del ceduto) e che l’ammontare della perdita non risulti superiore alle eventuali spese di recupero del credito stesso, come era stabilito in precedenza (circolare 26/E dell’Agenzia delle Entrate).

Transazione del debito. Con la precedente normativa, la transazione del debito comportava una riduzione certa e definitiva del debito, se motivata da difficoltà finanziarie e se il creditore e il debitore non facevano parte dello stesso gruppo (la difficoltà finanziaria doveva essere certificata da apposita documentazione). Ora, la transazione e la relativa riduzione del debito rientrano tra le fattispecie che consentono la deducibilità automatica della perdita.

Rinuncia all’incasso del credito. In questo caso, l’atto formale di rinuncia del credito inerente l’attività d’impresa (non è una liberalità) è rilevante se si può dimostrare l’inconsistenza patrimoniale del debitore o l’inopportunità nell’intraprendere azioni di recupero del credito. Diversamente, se la perdita scaturisce da un atto unilaterale di estinzione giuridica del credito, quest’ultimo viene considerato come atto di liberalità e quindi indeducibile ai fini fiscali.

Ricordiamo che la disciplina all’articolo 101 del TUIR prevede che una perdita su crediti si può rilevare quando questa è definitiva ovvero solo se si può escludere l’eventualità che il creditore in futuro riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando, per i crediti di modesta entità, sono trascorsi più di sei mesi dalla data di scadenza. Il credito è considerato di modesta entità quando non supera i 5.000,00 € per le aziende di grandi dimensioni (volume d’affari superiore ai cento milioni di euro) e i 2.500,00 € per le altre aziende. È importante sottolineare che tali limiti sono da considerare al valore nominale del credito (a prescindere da eventuali svalutazioni intervenute nel corso degli esercizi) al lordo dell’imposta sul valore aggiunto e che devono essere ricondotti ad uno specifico credito indipendentemente dal fatto che verso lo stesso soggetto siano presenti più posizioni creditizie.

Ricordiamo che,  conseguentemente alle novità introdotte in precedenza dal D.L. 83/2012, gli elementi certi e precisi sussistono anche quando il credito è prescritto e quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali quali, ad esempio, il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione del debito.

Come previsto dal principio di derivazione, la perdita può essere considerata fiscalmente deducibile se e nella misura imputata a conto economico dell’esercizio di competenza. Diversamente, se nell’esercizio in cui è stata imputata non sussistono le condizioni per provvedere alla deduzione, quest’ultima sarà effettuata nel periodo d’imposta in cui si manifesteranno gli elementi certi e precisi.

In conclusione, quando si soddisfano i requisiti sopracitati si può dedurre la perdita su crediti: il componente rilevato è quello  economico.

Federica Berti – Centro Studi CGN