Il drop shipping e i rapporti con il fisco e la dogana

La mancanza di una gestione logistica del prodotto e quindi di un magazzino è l’asso nella manica del Drop Shipping. Vediamo di che cosa si tratta e quali sono le sue caratteristiche distintive.

Letteralmente Drop Shipping significa “spedizione a goccia” ed è un nuovo modello di vendita online particolarmente proficuo in quanto permette ad un soggetto, il rivenditore, di offrire al suo cliente finale un prodotto che materialmente non detiene, acquistandolo a sua volta presso un fornitore (il drop-shipper) che si occuperà dello stoccaggio, dell’imballaggio e della spedizione della merce.

È un sistema di vendita B2B nato negli USA negli anni ’90. Grazie alle sue modalità di transazione garantisce, alle aziende che ne fanno uso, un notevole risparmio di tempo e denaro, diffondendosi anche nelle vendite triangolari B2C ovvero tra aziende e clienti privati.

Il rivenditore online si pone a tutti gli effetti come un intermediario tra il fornitore e il proprio cliente finale. Fiscalmente, una tale operazione rientra nel novero delle “operazioni triangolari IVA”, caratterizzate dalla compresenza di tre operatori economici spesso situati in tre differenti paesi e dall’unicità dell’operazione rispetto a coloro che la realizzano.

Nella distinzione e identificazione di tali operazioni, fondamentale è la residenza dei soggetti economici che mettono in atto la transazione.

  • La triangolazione nazionale o interna è realizzata da due operatori residenti in Italia e solo da un soggetto appartenente al Paese membro UE.
  • La triangolazione comunitaria è realizzata da tre operatori economici appartenenti a tre Paesi UE.
  • La triangolazione extra-ue è la transazione posta in essere da tre soggetti economici di cui almeno uno ha residenza in un Paese Extra-UE.

Ai fini fiscali, per una corretta vendita triangolare, il bene oggetto dell’operazione non dovrà mai entrare a far parte della disponibilità materiale del cedente cioè del rivenditore, ma dovrà essere consegnato dal fornitore o drop-shipper direttamente all’acquirente finale.

TRIANGOLAZIONE NAZIONALE O INTERNA

Un’impresa A italiana (fornitore) vende un bene ad un’impresa B italiana (cedente) la quale rivende il bene ad un’impresa C olandese (acquirente finale). Il bene verrà spedito o trasportato direttamente dall’impresa A italiana all’impresa C olandese.

L’operazione si compone di una cessione non imponibile ai fini IVA tra fornitore e cedente italiani in base all’art. 58 c. 1 D.L. 331/93 e di una cessione intracomunitaria tra il cedente italiano e l’acquirente finale olandese, operazione non imponile IVA ai sensi dell’art. 41 c. 1 D.L. 331/93.

Il cedente italiano dovrà presentare il modello Intrastat mentre il fornitore dovrà dimostrare l’invio della merce all’estero mediante lettera di vettura, ddl o altro documento idoneo.

TRIANGOLAZIONE COMUNITARIA

Un’impresa A francese (fornitore) vende un bene ad un’impresa B italiana (cedente) la quale rivende il bene ad un’impresa C olandese (acquirente finale). Il bene verrà spedito o trasportato direttamente  dall’impresa A  francese all’impresa C olandese.

Gli acquisti intracomunitari effettuati dal cedente (impresa B italiana) non verranno tassati al fine di non sovraccaricare di inutili formalità l’intera operazione. La transazione intesa come cessione intracomunitaria verrà difatti tassata nel paese di destinazione della merce in capo all’acquirente finale tramite l’obbligo di integrare la fattura di acquisto dell’imposta dovuta.

TRIANGOLAZIONE EXTRA-UE

Un’impresa A cinese (fornitore) vende un bene ad un’impresa B italiana (cedente) la quale rivende il bene ad un’impresa C olandese (acquirente finale). Il bene verrà spedito o trasportato direttamente  dall’impresa A cinese all’impresa C olandese.

Il Cedente italiano effettua nei confronti dell’acquirente finale Olandese (C) una cessione di beni esistenti in territorio cinese extra-ue e come tale è al di fuori del campo di applicazione dell’IVA per il principio della territorialità. Sarà l’acquirente finale ad essere il soggetto debitore IVA dell’importazione ricevuta.

In tema di vendita in Drop Shipping, è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 17/11/2011, fornendo un importante chiarimento a chi se ne avvale soprattutto nell’e-commerce ed ha sempre creduto che il pagamento di dazi doganali e imposte sull’importazione fosse un problema esclusivamente di chi spedisce la merce agli acquirenti.

La sentenza ha ritenuto il rivenditore in Drop Shipping responsabile dell’introduzione in ambito UE di merci irregolari, dovute alle false dichiarazioni fatte dal drop-shipper extra-ue (cinese) sul contenuto e il valore dei plichi postali contenenti la merce, col probabile intento di raggirare i controlli doganali. La legge non ammette l’ignoranza e, anche se il rivenditore era estraneo alle dichiarazioni mendaci fatte dal drop-shipper, il codice doganale comunitario (Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992) lo reputa il debitore dell’obbligazione doganale e quindi debitore di IVA e dazi.

Angela Amato – Dottore Commercialista e Revisore legale

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