La rappresentazione nella dichiarazione di successione

Che cos’è la successione per rappresentazione? Quando si verifica? Che effetti ha per i discendenti? Rispondiamo a queste domande attraverso un esempio pratico.

Il Codice Civile regola l’istituto della rappresentazione attraverso l’art. 467: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nelle successioni testamentarie quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”

La rappresentazione ha luogo, in linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto e, in linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e/o delle sorelle del de cuius.

Ai sensi dell’art. 469 del Codice Civile, la rappresentazione ha luogo all’infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe; la rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi è rappresentazione la divisione si fa per stirpi e se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.

Di seguito, al fine di chiarire quanto appena enunciato, vi proponiamo un esempio e il relativo schema riassuntivo, con l’obiettivo di evidenziare le quote attribuite a ciascun chiamato all’eredità.

Il de cuius lascia la moglie Caia e quattro figli Caietto, Tizio, Sempronio e Plinio.

Tizio e Sempronio sono deceduti; Tizio ha i seguenti discendenti Primo, Secondo e Terzo (il quale però è deceduto a sua volta e lascia il figlio Quinto), Sempronio invece lascia Sesto e Settimo (il quale a sua volta è deceduto e lascia i figlio Ottavio e Marcello, il quale è prematuramente venuto a mancare).

Lo schema con le relative quote previste sarà il seguente:

Rappresentazione

Ecco che, con l’istituto della rappresentazione, le quote dei figli premorti sono state devolute ai di loro discendenti cioè nipoti diretti e, se anche questi ultimi sono venuti a mancare, le quote di questi vengono attribuite ai pronipoti. Nell’ esempio si evidenzia la chiusura di stirpe nel nome del pronipote Marcello a favore del pronipote Ottavio.

Dall’esempio si evince che il previsto concorso dell’art. 581 “Concorso coniuge – figli”, è regolato correttamente sia per la coniuge Caia che per i restanti figli  Caietto e Plinio.

La successione nella quale opera la rappresentazione è un caso di vocazione indiretta nella quale, dato che il chiamato all’eredità (detto rappresentato) “non vuole” o “non può” accettare la medesima,  il rappresentante ne occupa il luogo e il grado.

Di seguito riportiamo in dettaglio i presupposti che danno vita all’istituto della rappresentazione:

  • come specificato nell’esempio la premorienza dà adito all’apertura verso la rappresentazione: in questo caso specifico colui che dovrebbe essere chiamato all’eredità muore prima del  de cuius;
  • la rinuncia: il chiamato all’eredità rinuncia all’eredità stessa e, pertanto, la sua quota di eredità viene attribuita ai suoi discendenti;
  • la commorienza: quando due o più chiamati muoiono presumibilmente tutti nello stesso istante;
  • l’indegnità: qualora ricorra uno dei casi tassativamente elencati nell’art. 463 del Codice Civile e il chiamato all’eredità venga dichiarato indegno e, pertanto, escluso dalla successione;
  • la morte presunta: qualora ricorra uno dei casi di cui all’art. 58 del Codice Civile;
  • altri casi ma non meno interessanti sono la non conoscenza dell’esistenza di un eventuale chiamato all’eredità e l’eventuale prescrizione del termine di accettazione della stessa.

L’istituto della rappresentazione opera allo stesso modo sia nella successione legittima sia in quella testamentaria. Unica eccezione è, nella successione testamentaria, il caso in cui il testatore abbia predisposto la sostituzione (art.688 Codice Civile) di soggetti nominati nel testamento che nel frattempo sono premorti o non vogliono accettare l’eredità.

Lauretta Mauro – Centro Studi CGN