Medicinali: detraibili o non detraibili?

Nell’acquisto dei medicinali, capita molto spesso che lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia ricomprenda, nel suo insieme, varie tipologie di prodotti, alcuni detraibili e altri no. Quali si possono detrarre?

Sicuramente possono essere detratti i medicinali, purché lo scontrino fiscale (o l’eventuale fattura)  riportati la natura (farmaco, medicinale, omeopatico …), la qualità (nome del farmaco) e la quantità dei farmaci acquistati, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario dell’acquisto.

La mancata indicazione nel documento di uno di detti elementi comporta la non detraibilità della spesa sostenuta.

Per i  medicinali acquistati nei supermercati, le erboristerie o le cosiddette “parafarmacie”,  il contribuente potrà ugualmente usufruire della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che lo scontrino fiscale riporti tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra descritti.

Il Provvedimento 29 aprile 2009 del Garante della Privacy recepito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 40/2009, stabilisce che l’indicazione della denominazione commerciale del farmaco risulti essere lesiva della riservatezza e della dignità degli interessati.

Pertanto,  la denominazione del medicinale (qualità) è stata sostituita con il numero di “autorizzazione all’immissione in commercio” (AIC). Dal 1 gennaio 2010 sono ritenuti validi, ai fini dell’agevolazione fiscale, solo gli scontrini riportanti il codice AIC, il cui codice è composto da nove caratteri; nel caso in cui si tratti di un farmaco il primo numero è uno “zero”.

Non possono, invece, essere detratti i prodotti denominati “parafarmaci“,  che ricomprendono sia prodotti aventi efficacia medicinale sia altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia (ad esempio cosmetici, dietetici o integratori alimentari).

Pertanto, come specificato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 396 del 22 ottobre 2008 nel caso in cui lo scontrino fiscale riporti la dicitura “parafarmaco” non è ammessa la detraibilità o la deducibilità della spesa a prescindere dalla circostanza che l’acquisto sia inerente a prodotti aventi efficacia medicinale, che possono essere venduti in farmacia esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica (es. i fitoterapici), o di altri prodotti da automedicazione (quali pomate o colliri). Nel codice AIC, il parafarmaco è contraddistinto dal “nove” quale primo numero.

 

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Rita Martin – Centro Studi CGN