730/2014: rimborsi superiori a 4.000 euro, casi e rimedi

Ultimi giorni per la compilazione dei modelli 730 con le nuove regole per quanto concerne i rimborsi superiori a 4.000 euro. In base alla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, articolo 1, commi 586 e 587), infatti, la restituzione del rimborso del Modello 730, per i contribuenti che godono di detrazioni per carichi familiari e/o per i contribuenti che nell’anno precedente hanno versato più imposte di quelle dovute e riportano un’eccedenza di imposta, non avverrà a luglio, come succedeva precedentemente ma bisognerà attendere fino a ottobre, stando al comunicato stampa del 10 giugno dell’Agenzia delle Entrate

Ecco quando scatta il controllo preventivo a cura dell’Agenzia delle Entrate che consisterà nella richiesta dei documenti, e dovrà concludersi entro l’8 gennaio 2015 (sei mesi dalla presentazione dei modelli 730/2014).

Tabella 1

 

I contribuenti che vantano un credito superiore a 4.000 euro che si è formato senza il concorso delle detrazioni per familiari a carico (modello 730-3, righi 21-22-23-24), nonché senza eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni (quadro F sezione III) riceveranno le somme spettanti direttamente dal sostituto d’imposta  nel mese di luglio (datore di lavoro) oppure nei mesi di agosto o settembre (ente pensionistico).

Se invece il credito si è formato con il concorso di almeno una delle voci in monitoraggio, allora il rimborso verrà operato direttamente dall’Agenzia una volta conclusosi il controllo preventivo e il relativo credito risulterà esposto nel campo 164 del modello 730-3.

È possibile ipotizzare una variante nel caso in cui il credito spettante venga compensato nel quadro I del modello 730, portando il credito al disotto dei 4.000 euro.

Tabella 2

 

È il caso di precisare che se da un credito superiore a 4.000 euro, formatosi per effetto delle voci sotto controllo, viene operata una compensazione tra imposte previa compilazione del quadro I del mod. 730, con presentazione in via autonoma di un modello F24 (per compensare per esempio IMU, TASI o TARI), con il risultato finale di portare quel credito sotto la soglia di controllo, allora il credito residuo verrà rimborsato in via ordinaria direttamente dal sostituto d’imposta.

Per esempio, da un credito di 4.100 euro sorto per il concorso di spese di ristrutturazione, detrazioni per familiari e/o eccedenze d’imposta derivante dall’anno precedente, viene operata una compensazione di 150 euro, con un credito residuo di 3.950 euro, tale credito verrà rimborsato direttamente dal sostituto e risulterà esposto nel campo 163 del modello 730-3.

Con riguardo alle eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione (quadro F, sezione III), nel caso di compensazioni già effettuate con modello F24, solo la differenza tra eccedenze e compensazioni operate concorrerà a formare il computo della soglia dei 4.000 euro per il controllo preventivo.

Tabella 3

 

Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nel quadro I del modello 730/2014 dando luogo alle ipotesi viste in precedenza.

È il caso di riprendere quanto riportato nella nota dell’Agenzia delle Entrate in cui si evidenzia che le nuove regole riguarderanno un gruppo ristretto di contribuenti italiani, probabilmente circa 100.000 persone, ossia meno dello 0,5% dei contribuenti (circa 18.000.000) che presentano il Modello 730 e meno dell’1% dei contribuenti che richiedono un rimborso fiscale attraverso lo stesso Modello 730.

Sullo stesso argomento è intervenuta la Commissione Finanze della Camera che, con una risoluzione approvata all’unanimità, richiedeva un impegno preciso, da parte del Governo, sulla questione dei tempi certi nonché sulla revisione della stessa legge di Stabilità, che a quanto pare non piace proprio a nessuno.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN