Agevolazioni per gli autotrasportatori: arriva la proroga per il 2014

L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 30.05.2014, ha confermato la proroga, anche per il 2014, delle agevolazioni per gli autotrasportatori, con gli stessi importi previsti nel 2013. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Nel dettaglio si tratta della proroga della possibilità, per le imprese di autotrasporto di merci, di beneficiare del credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN e della deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art.66, comma 5 del TUIR.

Con riferimento al credito d’imposta, le imprese di autotrasporto merci (in conto terzi o in conto proprio) possono recuperare nel 2014, fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. L’agevolazione sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi (IVA, ritenute, ecc.) nel modello F24, utilizzando il codice tributo 6793 (anno di riferimento “2014”) e deve essere poi indicata nel Modello Unico 2015 all’interno del quadro RU.

Per quanto riguarda invece l’altra agevolazione prorogata, il comunicato stampa precisa che per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, é prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, co. 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d’imposta 2013, nelle seguenti misure:

  • 56,00 euro per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti;
  • 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Per i trasporti che invece vengono effettuati all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, l’importo della deduzione é pari a 19,60 euro, ovvero il 35% dei 56,00 euro previsti per i trasporti effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti.

Di seguito si riporta uno schema di sintesi:

Autotrasportatori

 

* Si precisa che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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