Anche il libero professionista può dedurre il leasing immobiliare

La Direzione Regionale della Lombardia, in risposta all’interpello di un contribuente, si é pronunciata in favore alla deducibilità, in capo ai professionisti, dei canoni di leasing immobiliare relativi ai contratti stipulati dal 1°gennaio 2014.

Si ricorda che, precedentemente alla riforma introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) che ha previsto per i professionisti la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare in un periodo non inferiore a 12 anni, tale deduzione era prevista in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento tabellare e, comunque, in un minimo di 8 anni e un massimo di 15. Tale importante intervento normativo della Legge di Stabilità 2014 non é però mai stato ben coordinato con le disposizioni dell’art. 1, co.335, della Legge n. 296/06, che limitavano ai contratti di leasing immobiliare stipulati dal 2007 al 2009 la deducibilità dei relativi canoni.

La Direzione Regionale della Lombardia, in attesa che la questione venga risolta a livello normativo, si é espressa con chiarezza: i canoni di leasing immobiliare, relativi a contratti stipulati da professionisti dal 1 gennaio 2014, sono deducibili. E questo nonostante la Legge n. 296/06 limiti tale deduzione ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

Nel caso specifico, l’interpellante titolare di uno studio commerciale, visto il suo intento di acquisire in leasing l’ufficio, presentava istanza di interpello con la finalità di avere un chiarimento circa la possibilità di portare in deduzione i canoni di locazione finanziaria dal reddito di lavoro autonomo prodotto dallo studio associato. La risposta all’interpello ha chiarito la portata della suddetta modifica normativa, precisando che “in relazione ai contratti stipulati dal 1°gennaio 2014, per i lavoratori autonomi la deducibilità dei canoni di leasing relativi ad immobili strumentali é ripartita in un periodo non inferiore a 12 anni“.

Nel parere espresso dall’Agenzia delle Entrate é ribadito inoltre che, per i soggetti che esercitano attività professionale, “si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di detta attività” e precisato che dal valore del canone deve essere scorporata la quota attribuibile al valore del terreno su cui insiste l’immobile, così come previsto all’art. 36, co. 7, del Decreto Legge n. 223/2006 (conv. nella Legge n. 248/2006).

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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