L’INPS detta le regole per RR dell’Unico 2014

Con circolare n. 74 del 6 giugno 2014, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per la compilazione del quadro RR del modello Unico PF 2014 che, come noto, accoglie le informazioni relative alla contribuzione previdenziale dovuta da artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. Di seguito, riassumiamo gli aspetti salienti.

Il quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario, nonché, come previsto dall’art. 2, comma 26 della legge n. 335 dell’8 agosto 1995, dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata INPS.

Sezione I

Questa sezione deve essere compilata dai titolari di imprese commerciali e artigiane e dai relativi soci, titolari di una propria posizione previdenziale tenuti al versamento di contributi, sia per la propria posizione previdenziale sia per i familiari che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa.

Il reddito da assoggettare all’imposizione previdenziale è quello risultante dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel periodo d’imposta in corso al 2013 (a tal fine, è necessario fare riferimento al quadro RF per le imprese in contabilità ordinaria, al quadro RG per le imprese in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari, e al quadro RH per i redditi di partecipazione in società di persone e assimilate), al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno.

In particolare, per i soci di Srl iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la circolare ricorda che la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della Srl corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Per i contribuenti che hanno adottato “il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, secondo quanto previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, la base imponibile è data dal reddito dichiarato nel quadro LM rigo LM6 (Reddito lordo o perdita), meno quanto indicato al rigo LM9 (Perdite pregresse).

Sezione II

Questa sezione deve essere compilata dai soggetti che, pur esercitando un’arte o una professione, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata. Trattasi, in particolare, di quei professionisti “senza Cassa” e quelli che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza poiché hanno esercitato la facoltà di non versare i contributi alla propria Cassa di appartenenza in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti.

Per tali contribuenti, la base imponibile per determinare i contributi da versare è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti di lavoro autonomo dichiarati ai fini Irpef, compresi quelli in forma associata ovvero quelli che scaturiscono dal regime dell’imprenditoria giovanile. In tal caso, sarà necessario “prelevare” il reddito dal quadro RE per il reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, dal quadro RH per il reddito di partecipazione in società di persone e assimilate, ovvero dal quadro LM per il reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità).

A integrazione di quanto sopra, si ricorda che, poiché al calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie, è necessario individuare analiticamente la base imponibile previdenziale sulla quale calcolare i contributi da versare onde evitare dei versamenti indebiti. A tal fine, pertanto, sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare nel quadro RR con i codici di seguito descritti:

  • codice 2 per i redditi erogati agli amministratori locali, sui quali gli enti competenti hanno versato i contributi alla Gestione separata utilizzando i flussi Emens;
  • codice 3 per i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; redditi da lavoro autonomo occasionale;
  • codice 4 per i redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca, compensi per i medici in formazione specialisti;
  • codice 5 per i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo e per i quali sono dovuti contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata. Tale reddito non concorre, ovviamente, alla formazione del massimale annuo della Gestione separata (per il 2013 pari ad euro 99.034).

Una volta determinata la base imponibile, è possibile calcolare il contributo previdenziale dovuto, applicando l’aliquota a seconda che il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria e scomputando gli acconti versati nel corso dell’anno 2013. Da ultimo si ricorda che nel modello Unico 2014 è stata inserita, nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando il modello F24, né a rimborso. Le somme possono essere richieste in autoconguaglio presentando direttamente alla propria sede INPS di competenza un’istanza. Tale richiesta è possibile per la sola contribuzione indebita relativa agli anni di imposta precedenti all’anno 2012.

Infine, per quanto riguarda le modalità e i termini di versamento, l’INPS ha precisato che valgono le medesime regole previste per gli anni precedenti.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN