Rendite: dal 1° luglio scatta l’aliquota del 26%

Dal 1° luglio entra in vigore un’importante riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Vediamo nello specifico quali sono le rendite colpite dalla nuova tassazione, introdotta dal D.L. 66/2014.

Come regola generale, é previsto che si applichi l’aliquota del 26%, in sostituzione di quella attuale del 20%:

  • ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014;
  • ai dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1 luglio 2014;
  • agli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie maturati a decorrere dal 1 luglio 2014;
  • agli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e dei titoli assimilati di cui all’art. 2, co. 1 del D.Lgs. 239/96 maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.

Per quanto riguarda i redditi di capitale il riferimento é in particolare a:

  • mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali;
  • finanziamenti diversi da quelli cartolarizzati, compresi, ad esempio, i prestiti dei soci;
  • operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli;
  • titoli atipici.

Per quanto concerne la tassazione dei dividendi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 26%, si dovrà fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assumerà rilevanza la data di delibera dei dividendi. Inoltre, gli unici dividendi interessati dall’innalzamento dell’aliquota di tassazione saranno quelli di fonte italiana derivanti da partecipazioni non qualificate.

Al contrario, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorreranno alla formazione del reddito imponibile, secondo il principio di cassa, per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008).

La nuova aliquota al 26% toccherà conti correnti, conti depositi, azioni, obbligazioni, fondi comuni, conti postali, pronti contro termine.

Verrà, comunque, mantenuto il previgente regime impositivo per i seguenti proventi:

  • interessi e altri proventi dei titoli di Stato italiani e dei titoli equiparati (art. 31 del DPR 601/73);
  • interessi e altri proventi dei titoli di Stato esteri;
  • interessi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale (art. 8 co. 4 del D.L. 70/2011);
  • interessi corrisposti a società del gruppo non residenti finalizzati al finanziamento di prestiti obbligazionari (art. 26-quater co. 8-bis del DPR 600/73);
  • dividendi erogati a società del gruppo non residenti (art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73);
  • risultato netto delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. 252/2005.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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