770/2014: regolarizzazione mancato versamento delle ritenute di acconto

Il 31 luglio, salvo proroghe, rappresenta la data fissata per l’invio telematico del modello del sostituto di imposta e per il versamento tramite ravvedimento delle ritenute non versate per l’anno di imposta 2013. Prima di analizzare il caso del mancato versamento delle ritenute di acconto e della modalità di regolarizzazione, ricordiamo le caratteristiche peculiari dei modelli dei sostituti di imposta.

I sostituti d’imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici, amministrazioni dello Stato, ecc.) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli relativi ai versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi.

La dichiarazione si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario. In relazione ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli

Nel modello 770 Semplificato vanno indicati:

  • dati relativi alle certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti;
  • redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
  • indennità di fine rapporto;
  • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione;
  • dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto d’imposta non è obbligato a presentare anche il modello 770 Ordinario);
  • dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

Il modello 770 Ordinario, invece, deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi a:

  • ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio;
  • versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d’imposta utilizzati.

Salvo eventuali proroghe, la data fissata per l’invio in modalità telematica della dichiarazione annuale è fissata per il 31 luglio e, sempre entro tale termine, i sostituti di imposta potranno, tramite l’istituto del ravvedimento operoso (art.13 D.lgs.18 dicembre 1997 n.472) versare le ritenute alla fonte omesse oppure effettuate in maniera insufficiente per il periodo di imposta 2013.

In particolare occorre provvedere al pagamento:

  • dell’imposta omessa;
  • degli interessi, calcolati al tasso legale dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito (fino alla data del 31.12.2013 il tasso era pari al 2.5 per cento mentre dal 01.01.2014 è pari all’1 per cento);
  • della sanzione in misura ridotta.

Al pagamento previsto entro il termine per l’invio telematico viene applicata la sanzione pari al 3.75 per cento ossia si utilizza il cosiddetto ravvedimento lungo (caso in cui si paga con un ritardo superiore ai 30 giorni rispetto alla scadenza fiscale originaria ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui la violazione è stata commessa).

In relazione all’istituto del ravvedimento operoso occorre doverosamente menzionare che esso è valido come modalità di regolarizzazione delle omissioni se:

  • il pagamento riguarda tutti gli importi dovuti (imposta, sanzioni, interessi);
  • la violazione non è già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
  • non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
  • non sono iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

La scadenza della presentazione del modello del sostituto di imposta assume inoltre una particolare valenza nel caso in cui le ritenute omesse siano superiori ad euro 50.000. In tal caso la data rappresenta il momento di certificazione del reato in quanto, così come dispone l’art.10 bis del D.lgs. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo di imposta.

Di conseguenza per evitare le rilevanti conseguenze penali, occorre effettuare perlomeno il versamento dell’imposta che consenta di avere un residuo da versare al di sotto la soglia indicata.

Fabrizio Tortelotti