Exit tax per chi trasferisce l’azienda all’estero

Sono sempre di più le società che, oppresse dalla burocrazia italiana e dal pesante carico fiscale, decidono di trasferirsi all’estero. Con il provvedimento n. 92134 del 10 luglio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di esercizio dell’opzione per la sospensione o rateizzazione della Exit Tax, la tassa da applicare in Italia in caso di trasferimento della residenza fiscale delle imprese in altro Stato dell’Unione Europea o in un altro Stato aderente allo spazio economico europeo.

In particolare, il documento chiarisce che le società italiane che trasferiscono la propria residenza in un paese dell’UE non saranno chiamate a versare subito l’imposta sulle plusvalenze in uscita, ma potranno optare per due scelte: sospendere il versamento fino a un massimo di dieci anni oppure rateizzarlo in sei quote annuali (e non dieci).

La sospensione delle plusvalenze va presentata con una comunicazione all’ufficio territorialmente competente, insieme alla documentazione prevista, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all’ultimo periodo di imposta di residenza in Italia.

Anche nel caso di opzione per la rateazione, i contribuenti interessati sono tenuti a presentare una specifica comunicazione all’ufficio territorialmente competente. L’ufficio delle Entrate, prima di validare l’opzione per la sospensione o rateizzazione, può in ogni caso chiedere la presentazione di idonea garanzia, in caso di grave e concreto pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui il contribuente non presenta la garanzia o il rinnovo della stessa, egli decade dal beneficio della sospensione o della rateazione.

La mancata presentazione della garanzia (o il mancato rinnovo della stessa), il venir meno della garanzia stessa, il mancato assolvimento dell’obbligo di tenuta e conservazione dell’apposita documentazione e il mancato pagamento di una rata (o quota degli importi dovuti) costituiscono causa di decadenza dal beneficio della sospensione o della rateazione.

I contribuenti interessati sono tenuti a conservare su supporto informatico la documentazione contenente le seguenti informazioni: inventario analitico dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, ammontare della plusvalenza complessiva, indicazione per ciascun bene del costo fiscale, della relativa plusvalenza o minusvalenza, illustrazione delle modalità di determinazione del valore normale, Stato di destinazione e indirizzo della sede legale estera.

Ricordiamo che l’articolo 166 comma 1 del TUIR sancisce che il trasferimento all’estero della residenza di un soggetto esercente attività di impresa costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale.

In conseguenza a tale trasferimento, la plusvalenza che scaturisce tra il costo fiscale dei beni che costituiscono l’azienda (o il complesso aziendale) e il loro valore normale, sarà tassato in Italia con la “exit tax”.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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