Esenzione IMU per gli enti non commerciali socio-sanitari

Quali sono le condizioni per l’esenzione IMU e TASI degli immobili degli enti non commerciali utilizzati per le attività sanitarie e socio sanitarie? Lo ha chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo al question time del 16 luglio 2014 in Commissione Finanze alla Camera. Ecco per voi un riepilogo.

Nello specifico, per poter usufruire dell’esenzione, le attività non profit devono essere svolte con “modalità non commerciali” (ai sensi dell’art.7, co. 1, lett. i del D.Lgs. n. 504/92, così come integrato dall’art. 91-bis, co. 4 del D.L. n. 1/2012).

Ai fini dell’identificazione delle attività svolte con modalità non commerciali é bene rifarsi all’art. 3 e all’art. 4 del DM n. 200/2012.

L’art. 3 riguarda i requisiti generali da verificare in capo all’ente. Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente prevedono:

a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività, ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;

b) l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;

c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’art. 4 riguarda invece i requisiti particolari, prevedendo, con riferimento alle attività sanitarie e assistenziali, l’esenzione dal tributo qualora le suddette attività siano effettuate con modalità non commerciali, ossia nei seguenti due casi:

  • nel caso in cui le attività siano accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali;
  • nel caso in cui le suddette attività siano svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di rette di importo simbolico e, comunque non superiore alla metà di quello medio previsto per le stesse attività convenzionate o contrattualizzate svolte nello stesso ambito territoriale.

Nello specifico del question time, si é chiesto se in caso di utilizzazione mista dell’immobile per attività assistenziali e sanitarie, l’esenzione si applichi sull’intero immobile oppure, al contrario, alla sola frazione immobiliare nella quale viene svolta l’attività in regime di convenzione.

Il Ministero, confermando che l’esenzione si applica alla sola frazione immobiliare nella quale viene svolta l’attività in regime di convenzione, ha chiarito che, ai fini dell’esenzione dal tributo, non si fa un riferimento specifico alle strutture, bensì esclusivamente alle attività convenzionate con il SSN (Sistema Sanitario Nazionale), poiché solo in questo caso le attività in questione, e non le strutture, fanno parte integrante del sistema sanitario nazionale.

In tutti gli altri casi, invece, la possibilità di usufruire del beneficio si riduce drasticamente ai soli casi in cui la prestazione è offerta gratuitamente o dietro il versamento di un corrispettivo simbolico o, come nel caso di pagamento di ticket o simili, tali somme rappresentino una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge in quanto necessaria a garantire la “copertura del servizio universale”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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