Trasmissione del diritto di accettare l’eredità

Che cosa si intende per trasmissione del diritto di accettare l’eredità? Cerchiamo di chiarirlo insieme, al fine evitare errori di valutazione tali da compromettere l’esito della dichiarazione di successione.

La trasmissione del diritto è regolata dall’art.479 del Codice Civile: “Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunciato. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.

In genere, si verifica la trasmissibilità del diritto di accettare l’eredità quando il chiamato all’eredità  del de cuius  muore prima di aver accettato l’eredita stessa.  Il decesso di colui che avrebbe dovuto accettare l’eredità non esaurisce tuttavia la trasmissibilità dell’eredità stessa agli eredi. La trasmissione del diritto avviene sia in caso di dichiarazione legittima che testamentaria.

Cosa significa in concreto? Facciamo chiarezza attraverso un esempio pratico.

Il chiamato all’eredità di Sempronio (deceduto in data 15 ottobre 2013) è il suo unico figlio Caio, il quale però viene a mancare senza aver né accettato né rinunciato all’eredità del padre.

Caio, a sua volta, lascia la moglie e i due figli, i quali accettano la sua eredità; in capo a loro quindi viene trasmesso il diritto di accettare l’eredità di Sempronio.

Il fatto che Caio (definito trasmittente) sia deceduto non cancella il diritto di accettare l’eredità di Sempronio e tale diritto viene così trasmesso ai suoi eredi (definiti trasmissari).

A favore dei trasmissari non opera solo il diritto o meno di accettare l’eredità ma anche tutti gli altri poteri regolati dall’art.460 del Codice Civile: ecco perché si parla di trasmissione della delazione e il trasmittente viene definito delato.

La delazione è il “veicolo” con il quale viene devoluta l’eredità in quanto accettata dagli eredi;  pertanto non è corretto né parlare di sostituzione, né di rappresentazione e/o accrescimento.

Secondo la dottrina, i trasmissari (nel nostro caso gli eredi di Caio) utilizzano la delazione sorta in capo a Caio per l’accettazione dell’eredità di Sempronio. Conseguentemente gli eredi devono essere capaci e degni solo nei confronti di Caio e non nei confronti Sempronio, verso il quale avrebbe dovuto esserlo Caio.

La trasmissione pertanto differisce dalla rappresentazione. Mentre nella fattispecie della rappresentazione il rappresentante deve avere la capacità di succedere nei confronti del de cuius, in quella della trasmissione il chiamato successivo deve avere la capacità di succedere nei riguardi del primo chiamato.

Trasmissione

 

Facendo riferimento all’esempio precedente, dato che Caio è deceduto e non ha né accetto né rinunciato all’eredità del padre Sempronio, non si applica l’istituto della rappresentazione nei confronti dei suoi due figli.

Nel caso della trasmissione del diritto di accettare l’eredità si possono aprire i seguenti scenari:

  • gli eredi accettano l’eredità di Caio e poi, in virtù della trasmissione del diritto, accettano anche l’eredità di Sempronio;
  • gli eredi che accettano l’eredità di Caio sono comunque liberi di accettare o meno l’eredità di Sempronio se quest’ultima si rivela non conveniente;
  • gli eredi non possono accettare l’eredità di Caio (il trasmittente) ma possono accettare quella di Sempronio.

Infine, se gli eredi a cui è trasmesso il diritto di accettare un’eredità alla quale era stato chiamato il loro dante causa non sono tutti d’accordo ad accettare o a rinunciare all’eredità trasmessa, colui che accetta acquista per intero diritti e obblighi dell’eredità trasmessa, mentre colui che  rinuncia rimane estraneo ai citati diritti e obblighi.

Per ulteriori approfondimenti, rimandiamo alle seguenti risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: Risoluzione n.40/E-Roma, 26 aprile 2012 e  Risoluzione n. 234/E-Roma 24 agosto 2009.

Lauretta Mauro – Centro Studi CGN