Suggerimenti per l’istanza di rimborso IRAP

Nel caso di richiesta di rimborso IRAP, spetta al professionista provare l’assenza di ”autonoma organizzazione”. Ecco alcuni suggerimenti per la corretta compilazione dell’istanza.

L’istanza di rimborso IRAP si riferisce all’art.38 del D.P.R. 602-1973 e, generalmente, può essere presentata per i periodi d’imposta i cui pagamenti a saldo siano stati eseguiti entro quattro anni dalla data di presentazione della domanda.

La richiesta, in carta semplice, deve essere presentata/spedita A.R. all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del richiedente.

Nel termine di 60 giorni in caso di espresso diniego o dopo almeno 90 giorni ed entro 10 anni dal silenzio dissenso, potrà iniziare la fase contenziosa.

Dopo l’elencazione analitica dei pagamenti effettuati per l’IRAP di cui si chiede il rimborso, il contribuente dovrà articolare la richiesta con la dimostrazione documentale che nel proprio caso non ricorrono i requisiti dell’ “autonoma organizzazione”.

Quest’ultimi ricorrono nei casi in cui il contribuente:

  • sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Pertanto, si ritiene che il contribuente, per i periodi d’imposta interessati, farà bene:

  • ad allegare la fotocopia del registro dei beni ammortizzabili, per documentare la consistenza dei beni utilizzati nell’esercizio dell’attività (telefonino, fax, computer e auto ormai sono considerati dalla giurisprudenza prevalente fattori organizzativi di minima entità);
  • ad argomentare l’eventuale elevato valore dei beni che comunque non preclude la possibilità dell’accoglimento della domanda (per esempio nell’attività di agente/rappresentante di commercio, l’autovettura deve possedere caratteristiche che assicurino stabilità e sicurezza);
  • ad evidenziare che il quadro G del modello Unico e/o il mod.770 semplificato non espongono costi sostenuti per lavoro dipendente o comunque non occasionale;
  • a sottolineare che non esiste una vera e propria struttura organizzativa del lavoro (il contribuente potrebbe avvalersi di un piccolo locale o di una stanza di casa) rifacendosi ai dati appositamente indicati nei moduli degli studi di settore e documentando in fotocopia le spese relative.

L’istanza potrà inoltre essere argomentata con giurisprudenza favorevole, che ben rispecchi casi analoghi a quello oggetto dell’istanza di rimborso.

La conclusione di quanto sopra tenderà a chiedere all’Ufficio, che sulla base della documentazione prodotta, riconosca che il contribuente esercita l’attività senza autonoma organizzazione, con l’esclusivo apporto del proprio impegno e  senza l’ausilio di rilevanti mezzi specifici, di capitali e/o prestazioni lavorative di terzi.

È opportuno che, unitamente alla restituzione dell’IRAP pagata, vengano richiesti gli interessi maturati e maturandi, ai sensi di legge.

In alcuni casi, l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha richiesto al contribuente un supplemento di documentazione consistente nelle fotocopie dei registri IVA e contabili, e dei relativi documenti.

Lo scopo dell’esame di questa documentazione è quella di analizzare organicamente tutte le spese sostenute, per verificare se ricorrono o meno, le condizioni del requisito dell’“autonoma organizzazione”, dalla quale dipende la fondatezza della richiesta.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo